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Verifica del fondo contenzioso

La Corte Conti toscana, con delibera n. 189/2023 ha rilevato la non corretta determinazione dell’accantonamento relativo al fondo contenzioso. In relazione alla quota accantonata nel risultato di amministrazione l’ente non ha costituito l’apposito fondo rischi a tutela dell’eventuale esposizione debitoria derivante dalla presenza di passività potenziali e/o di contenziosi in atto.

La Sezione ricorda che con particolare riferimento agli accantonamenti richiesti per la tutela dei contenziosi in atto, va specificato che l’elemento fondamentale da considerare ai fini della sua corretta quantificazione, secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, è il c.d. “coefficiente o grado di rischio”, che esprime la probabilità che il fatto (esito negativo del giudizio) si verifichi.

Tale indicatore, che secondo gli standard internazionali IAS, OIC, IPSAS può assumere le gradazioni di probabile, possibile e remoto, è stato considerato rilevante ai fini della presente deliberazione quando assume il valore di “passività “probabile”, con indice di rischio superiore al 50 per cento. In presenza di contenziosi per i quali l’ente abbia espresso un giudizio di soccombenza “probabile” (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario), è da ritenersi necessario un accantonamento nel risultato di amministrazione almeno pari all’importo delle somme che l’ente ritiene di essere chiamato a corrispondere, in caso di condanna. Occorre rammentare, al riguardo, che il principio contabile (Allegato 4/2 – punto 5.2-h) prevede espressamente che “(…) In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l’accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’ente.

Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell’approvazione del bilancio.”