Verifica dei requisiti di partecipazione nelle more della procedura
Il Tar Sardegna con sentenza n. 221/2025 dell’8 marzo, decidendo sull’annullamento di una determinazione in cui veniva accertata la commessione di un grave illecito professionale ai sensi dell’art. 95 comma 1 lett. e del DLGS 36/2023, tale da escludere l’integrità e l’affidabilità della società con riferimento ad un appalto per l’affidamento del servizio di vigilanza armata, di altri servizi e portierato, si è occupato della verifica dei requisiti durante lo svolgimento della procedura.
La ricorrente esponeva che la Stazione Appaltante l’aveva dapprima ammessa alla procedura e solo successivamente aveva riaperto la fase di verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata richiedendo chiarimenti ai sensi dell’art. 96, 97 e 98 del D.lgs. 36/2023 e ritendo una società mandataria della ricorrente carente dei requisiti di ordine generale e di affidabilità e integrità.
Tra i motivi di ricorso, pertanto, veniva censurata l’iniziativa adottata dalla Stazione Appaltante volta alla riapertura del procedimento di verifica amministrativa culminata con il provvedimento espulsivo, ritenendo che detto provvedimento risulterebbe sprovvisto di corredo motivazionale a sostegno delle ragioni per cui la stessa documentazione amministrativa prodotta in gara abbia dapprima condotto ad un giudizio di affidabilità e successivamente abbia portato all’esclusione del raggruppamento.
In sintesi, nella tesi della ricorrente, la SA avrebbe ingiustificatamente disposto una regressione del procedimento alla fase di verifica della documentazione amministrativa e avrebbe, senza adeguata motivazione, ritenuto inaffidabile l’operatore economico.
Il TAR nel respingere il predetto motivo in quanto infondato, ha osservato in primo luogo che “l’argomentazione sviluppata dalla parte ricorrente presuppone una radicale e sostanziale cesura tra la fase di ammissione dei concorrenti e le fasi successive, il che non trova invece riscontro nel complessivo quadro normativo e appare, al contrario, smentito dal dato normativo recato dall’art. 96, che stabilisce che “Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d’appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95”.
Secondo il Collegio “tale previsione è funzionale a chiarire che la fase di ammissione (e/o regolarizzazione e/o esclusione) si estende per tutta la durata della procedura, a nulla rilevando che nelle more si sia proceduto alla apertura delle buste contenenti l'offerta economica, venendo la procedura definita soltanto con l'aggiudicazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2018, n. 2579; TAR Lazio, Roma, 7 dicembre 2022, n. 16345; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, Sent., 11/09/2024, n. 3009)” ciò in coerenza “con l'obbligo di mantenere i requisiti per tutta la durata del procedimento e successivamente alla sua conclusione (cfr. Cons Stato, VI, 25 settembre 2017, n. 4470) - che impone ai partecipanti alle procedure d'appalto della pubblica amministrazione di comunicare a quest'ultima, nel corso della gara, tutte le vicende, anche sopravvenute, attinenti allo svolgimento della propria attività professionale, al fine di consentire alla stazione appaltante di valutare l'eventuale incidenza di tali precedenti sulla reale affidabilità, morale e professionale, dei concorrenti. (v. T.A.R. Lazio - Roma, Sez. V quater, Sent., 14/10/2024, n. 17666)”.
Il Tar, pertanto, giunge alla conclusione che “il potere di accertare il possesso della capacità di partecipazione è un potere immanente in capo alla stazione appaltante e non incontra preclusioni temporali o procedimentali o negoziali, potendosi manifestare in ogni tempo e fase della procedura ad evidenza pubblica”.