Verifica degli equilibri di bilancio a rendiconto
Il principio contabile All. 4/1 Dlgs 118/2011 e smi descrive come verificare gli equilibri finanziari di bilancio in sede di rendiconto.
Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare, a consuntivo, la realizzazione degli equilibri previsti nei prospetti degli equilibri del bilancio di previsione, costituiti dagli:
- Equilibri di parte corrente, distinti in risultato di competenza di parte corrente, equilibrio di bilancio di parte corrente ed equilibrio complessivo di parte corrente.
Il risultato di competenza di parte corrente è determinato dalla differenza tra le seguenti voci di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b):
a) gli impegni riguardanti le spese correnti, le spese per trasferimenti in c/capitale e le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti (dando evidenza ai rimborsi anticipati), incrementati dell’importo degli stanziamenti definitivi di bilancio relativi al fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente, al fondo pluriennale vincolato di spesa per gli altri trasferimenti in conto capitale al ripiano del disavanzo e al fondo anticipazioni di liquidità. Se l’equilibrio complessivo delle partite finanziarie è negativo è considerato anche il saldo delle partite finanziarie C/1 per le Regioni e VF/1 per gli enti locali
b) gli accertamenti riguardanti le entrate correnti (i primi tre titoli dell'entrata), i contributi destinati al rimborso dei prestiti, le entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti e le entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili, incrementati dagli stanziamenti definitivi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto in entrata e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente.
Ai fini della verifica dell’obiettivo di finanza pubblica previsto dall’articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e definito dall’articolo 1, comma 785, della legge n. 207 del 2024, a decorrere dal rendiconto dell’esercizio 2025 il prospetto determina anche l’equilibrio di bilancio di parte corrente pari al risultato di competenza di parte corrente (avanzo di competenza di parte corrente con il segno +, o il disavanzo di competenza di parte corrente con il segno -) al netto delle risorse di parte corrente accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate di parte corrente non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce. Se l’equilibrio complessivo delle partite finanziarie è negativo, l’equilibrio di bilancio di parte corrente è determinato al netto anche delle quote vincolate e delle quote accantonate in bilancio riguardanti le partite finanziarie.
Il prospetto determina l’equilibrio complessivo di parte corrente che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti di parte corrente effettuati in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio. L’equilibrio complessivo di parte corrente è pari alla somma algebrica tra l’equilibrio di bilancio di parte corrente e la variazione degli accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto, comprese le quote accantonate in sede di rendiconto riguardanti le partite finanziarie se l’equilibrio complessivo delle partite finanziarie è negativo.
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- Equilibri in c/capitale, distinti in risultato di competenza in c/capitale, equilibrio di bilancio in c/capitale ed equilibrio complessivo in c/capitale.
Il risultato di competenza in c/capitale è determinato dalla differenza tra le voci di cui alle seguenti lettera a) e lettera b):
a) gli impegni riguardanti le spese di investimento (al netto dei trasferimenti in c/capitale) e le spese per acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale incrementate dagli stanziamenti definitivi di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato di spesa in c/capitale (al netto del fondo pluriennale vincolato per i trasferimenti in c/capitale) e il fondo pluriennale vincolato per le acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano considerano anche il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti;
b) gli accertamenti riguardanti le entrate in conto capitale (al netto dei trasferimenti in c/capitale, dei contributi destinati al rimborso dei prestiti, delle entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti e delle altre entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge), le alienazioni di partecipazioni e conferimenti di capitale e le accensioni dei prestiti (al netto di quelle destinate all'estinzione anticipata di prestiti), incrementati dagli stanziamenti definitivi di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato in c/capitale di entrata, l’utilizzo dell’avanzo di competenza in c/capitale. Se l’equilibrio complessivo delle partite finanziarie è positivo è considerato anche il saldo delle partite finanziarie C/1 per le Regioni e VF/1 per gli enti locali
Ai fini della verifica dell’obiettivo di finanza pubblica previsto dall’articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e definito dall’articolo 1, comma 785, della legge n. 207 del 2024 a decorrere dal 2025 il prospetto determina l’equilibrio di bilancio in c/capitale pari al risultato di competenza in c/capitale (avanzo di competenza in c/capitale con il segno +, o il disavanzo di competenza in c/capitale con il segno -) al netto delle risorse in c/capitale accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate in c/capitale non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce. Se l’equilibrio complessivo delle partite finanziarie è positivo, l’equilibrio di bilancio in c/capitale è determinato al netto anche delle quote vincolate e delle quote accantonate in bilancio riguardanti le partite finanziarie.
Il prospetto determina anche l’equilibrio complessivo in c/capitale che tiene conto degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti in c/capitale effettuati in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio. L’equilibrio complessivo in c/capitale è pari alla somma algebrica tra l’equilibrio di bilancio in c/capitale e la variazione degli accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto, comprese le quote accantonate in sede di rendiconto riguardanti le partite finanziarie se l’equilibrio complessivo delle partite finanziarie è positivo.
Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto che, ai sensi dell’articolo 40, comma 2-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 937, della legge n. 145 del 2018, costituisce copertura delle spese di investimento, non rileva ai fini degli equilibri.
- l’equilibrio tra le partite finanziarie in termini di competenza, tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, ridotto dell’importo delle previsioni di bilancio definitive di spesa per incremento di attività finanziaria destinato a confluire nel risultato di amministrazione come quota vincolata.
Anche per il saldo tra le partite finanziarie è determinato il risultato di competenza, l’equilibrio di bilancio, che dal 2025 rappresenta l’equilibrio previsto dall’articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, e l’equilibrio complessivo.
Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo, riferito all’equilibrio complessivo, è finanziato da risorse correnti, mentre l’eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, sempre riferito all’equilibrio complessivo, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti.