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Verifica crediti/debiti, adempimento per la governance delle partecipate

Nel parere n. 100/2024/PRSE la Corte dei Conti Emilia Romagna ha sottolineato l’importanza dalla corretta verifica e riallineamento dei rapporti reciproci di credito/debito con le partecipate nell’ambito dell’esercizio della governance nonché ai fini del correlato consolidamento dei conti.

In particolare, nel rilevare la tardiva ricezione dell’asseverazione da parte di alcune partecipate rispetto alla chiusura del rendiconto di un Amministrazione, i Magistrati hanno ricordato come “L’obbligo informativo, parte della relazione sulla gestione allegata al rendiconto, si innesta dunque nel complesso della normativa vigente, così come innovata dal D.L. n. 174/2012 e dal D. Lgs. n. 118/2011, che prevede specifici obblighi di indirizzo, controllo e monitoraggio in capo agli enti territoriali. Gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente territoriale devono, infatti, necessariamente tener conto anche del sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate ovvero del cosiddetto “gruppo amministrazioni pubbliche”, come chiarito dal punto 2 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011).

La verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti territoriali e propri organismi partecipati risponde allora all’evidente esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio degli enti nell’ambito di una corretta attività di corporate governance, che postula una tendenziale simmetria delle reciproche poste creditorie e debitorie tra l’ente e le sue società partecipate. L’illustrazione in sede di rendiconto della gestione dell’ente territoriale degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti degli enti strumentali e delle società partecipate e controllate si inscrive nell’ambito delle operazioni di consolidamento, che costituisce aspetto rilevante e significativo della novella normativa introdotta dal D.Lgs. n. 118/2011, in quanto funzionale all’operazione di elisione dei rapporti infragruppo per la procedura che presuppone la certezza delle reciproche partite debitorie e creditorie, ed è pertanto momento non derogabile nell’ambito della corretta gestione delle risorse pubbliche”.

In esito, la Corte ha quindi raccomandato all’Ente locale “di attuare ogni utile iniziativa volta a garantire che la doppia asseverazione sia resa disponibile tempestivamente nei successivi esercizi”.