Verifica crediti debiti tra Comuni e Unioni da formalizzare per evitare debiti fuori bilancio occulti o avanzi inesistenti
Il controllo tra crediti e debiti reciproci deve essere effettuato tempestivamente, anno per anno, anche nei rapporti tra Comuni e Unioni di Comuni, già in sede di previsione di entrata e di stamento di spesa, oltre chè di accertamento di entrata e di impegno di spesa. Lo evidenzia in modo chiaro (e preoccupante) la Corte dei Conti Sezione Emilia Romagna nella delibera n. 212/2023.
La verifica crediti debiti tra Comuni e Unioni è da formalizzare nei relativi rendiconti per evitare debiti fuori bilancio occulti o avanzi inesistenti
Nel caso esaminato dalla Corte dei Conti, questo non si è verificato. Ne risulta così coinvolto in modo durevole l’equilibrio del bilancio, secondo i principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 89/2017, n. 49/2018 e n. 101/2018: esso viene quindi ad essere vulnerato ove si verifichi la violazione dei principi generali di contabilità pubblica previsti dal D. Lgs. n. 118 del 2011, con conseguente, indebito e non consentito, ampliamento della capacità di spesa, dal momento che le condotte che si discostino da detti principi «non costituiscono solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma risultano strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio (…) presidiati dall'art. 81 Cost. [... e comportano] una lesione agli equilibri di bilancio (…) in relazione ai principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118 del 2011» (Corte cost. sent. n. 279/2016, Considerato diritto 3).
Le anzidette criticità rilevate in sede istruttoria provocano la lesione del bene bilancio tutelato sotto diversi profili, tutti convergenti nella violazione dell’attendibilità e della genuinità della determinazione del risultato di amministrazione.
Diversamente operando, viene a essere minato “l’indefettibile principio di continuità tra le risultanze dei bilanci che si succedono nel tempo” poiché «collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato» (Corte cost. sent. n. 49/2018), causando una “determinazione infedele del risultato di amministrazione (che) si riverbera a cascata sugli esercizi successivi (…), provocando un effetto "domino" nei sopravvenienti esercizi, pregiudicando irrimediabilmente la veridicità delle risultanze del bilancio” (Corte cost. sent. n. 274/2017)
Nel caso in esame, la mancata riconciliazione tra crediti e debiti Comune / Unione di comuni comporta un giudizio di palese inattendibilità delle risultanze del rendiconto, che non adempie allo scopo di «riassumere in modo chiaro ed attendibile la situazione economico-finanziaria dell'ente che lo adotta», nell’imprescindibile «rapporto tra attività e passività, che deve sempre tendere all'equilibrio».
Emerge, altresì, oltre alla rilevata contraddizione contenuta nella documentazione pervenuta dall’Unione e dall’ente, che nessuna segnalazione sia stata trasmessa a questa Sezione da parte degli organi di controllo interno: di talché, lo stesso comportamento degli organi a ciò deputati e dell’organo di revisione risulta improntato alla violazione dei più elementari canoni di diligenza che ad essi fanno capo.
La Sezione di controllo rileva che Deve essere notiziata, pertanto, la Procura per il mancato funzionamento dei controlli interni previsti, in particolare, dall’art. 147-quinquies del TUEL a mente del quale “Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità”. Orbene, da un lato l’avvenuta lesione del bene bilancio delineata nei punti che precedono sub specie della sua integrità e della genuinità del risultato di amministrazione, e dall’altro l’assenza di qualsivoglia segnalazione da parte dell’Organo di revisione, così come del responsabile del servizio finanziario, come emerge dalla documentazione indicata nella parte in fatto, concorrono ad integrare sul piano oggettivo gli estremi della fattispecie contemplata dall’art. 148, c. 4 del TUEL, pur nella doverosa ricerca delle omissioni e delle specifiche responsabilità (e dei relativi elementi costitutivi) che fanno capo agli organi previsti dalla norma citata (“le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione”).