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Vendita partecipate pubbliche non è soggetta all’evidenza pubblica

Il T.A.R. Lazio Roma con sentenza del 12 aprile 2021 n. 4266, ha sancito che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in una controversia avente a oggetto la procedura selettiva per la cessione della partecipazione azionaria in una società a partecipazione pubblica.

La dismissione di quote azionarie pubbliche non è soggetta alle norme sull'evidenza pubblica, e nemmeno a quelle sulla contabilità generale dello Stato, risolvendosi in un'operazione che l'ente pubblico pone in essere con modalità privatistiche, dovendosi soltanto attenere ai generali principi di trasparenza e non discriminazione.