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Fondo Funzioni Fondamentali, variazioni di Giunta

L’art. 2 comma 3 del DL 154/2020 “Ristori Ter” dispone che “Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta”.

La Relazione tecnica relativa allo stesso Decreto legge evidenzia che l’art. 2 comma 3 autorizza gli enti locali ad operare le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse statali connesse all’emergenza COVID-2019, sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta. Tale disposizione, non essendo circoscritta alle risorse trasferite ai sensi del comma 1, bensì alle "risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019", parrebbe rivestire una portata generale tale da ricomprendere ogni ulteriore trasferimento statale ancorato all'emergenza in corso.

Ne consegue che possono essere approvate dalla Giunta con i poteri propri, senza necessità di ratifica consiliare e senza necessità di parere dell’Organo di revisione, le variazioni di bilancio del mese di dicembre 2020 relative a:

- Fondo buoni alimentari di cui art. 2 DL 154/2020

- Fondo Funzioni Fondamentali di cui art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020

- Fondo a ristoro minori entrate da Imposta di soggiorno di cui DL 34/2020 e DL 104/2020

- Fondo a ristoro minori entrate da Tosap / Cosap di cui DL 34/2020 e DL 104/2020

- Fondo a ristoro minori entrate da IMU turistica e spettacolo di cui DL 34/2020 e DL 104/2020