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Variazioni di bilancio in esercizio provvisorio

In esercizio provvisorio le variazioni di bilancio sono limitate.

E’ possibile effettuare soltanto i seguenti movimenti:

variazioni previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies, ovvero applicazione di avanzo vincolato e/o accantonato derivante dal risultato presunto

variazioni del fondo pluriennale vincolato

variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate

variazioni relative ai Fondi PNRR di derivazione statale ed europea (art. 17 comma 4 bis DL 77/2021), in deroga, solo per gli anni dal 2021 al 2026

Variazioni attinenti lavori di somma urgenza

Variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese di personale conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale

Prelievo dal fondo di riserva solo per fronteggiare situazioni e obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi al fine di evitare azioni esecutive con danno all’Ente

Variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all’interno dei programmi e dei capitoli, compensative all’interno dei macroaggregati, anche prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli

Variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli

In assenza di variazioni compensative, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell’ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti

Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a zero.