Variazioni di bilancio in esercizio provvisorio
L’art. 112 bis del DL 34/2020 (DL Rilancio) convertito in Legge 77/2020 consente di utilizzare i contributi Covid immediatamente, sia di parte corrente sia di parte capitale, con delibera di Giunta, di cui ovviamente occorrerà tenere conto in sede di approvazione del bilancio di previsione 2020-2021-2022, il cui termine ultimo di approvazione è fissato al 30 settembre 2020.
In particolare l’art. 112 bis DL 34/2020 dispone:
“Per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite agli stessi enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza.
Per il medesimo anno, l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza”.
Richiamo normativo:
Tuel art. 158 - Rendiconto dei contributi straordinari
- Per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali è dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario.
- Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.
- Il termine di cui al comma 1 è perentorio. La sua inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato.
- Ove il contributo attenga ad un intervento realizzato in più esercizi finanziari l'ente locale è tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.