← Indietro

Variazioni di bilancio ed esercizio provvisorio

Nel corso dell’esercizio provvisorio sono gestite le previsioni del secondo esercizio del bilancio e del Peg dell’anno precedente. Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile:

Tali variazioni:

In conclusione, durante la gestione in esercizio provvisorio è possibile apportare le seguenti variazioni:

    1. applicazione avanzo vincolato o accantonato (articolo 187, comma 3-quinquies del Tuel). È la possibilità di applicare l’avanzo vincolato nel corso dell’esercizio provvisorio esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente (principio 4/2, punto 8.11). Tale manovra, di competenza della giunta, deve trovare riscontro in una relazione documentata del dirigente competente e corredata dal parere dell’organo di revisione e da un pre-consuntivo dell’esercizio 2015 da cui emerga l’esistenza dell’avanzo vincolato applicato. È, inoltre, consentito l’utilizzo della quota vincolata di avanzo di amministrazione, consistente nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, sempre sulla base di relazione documentata del dirigente competente. Anche per tale atto, nel corso dell’esercizio provvisorio, la competenza è attribuita alla giunta, previo parere dell’organo di revisione.
    2. variazioni al fondo pluriennale vincolato e capitoli correlati (articolo 175, comma 5-quater, lettera b). Dette variazioni, che possono riguardare la competenza e la cassa, devono essere comunicate trimestralmente alla giunta comunale;
    3. variazioni previste dall’articolo 163, comma 7 e, quindi, le variazioni di applicazione avanzo vincolato o accantonato, ai sensi dell’articolo 187, comma 3-quinquies del Tuel, quelle riguardanti variazioni al fondo pluriennale vincolato e quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione
    4. variazione connessa al riaccertamento ordinario per la reimputazione di accertamenti e impegni non esigibili, con conseguente aggiornamento del dato delle spese già assunte da comunicare al tesoriere;
    5. variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per spostamenti interni di personale;
    6. prelevamenti da fondo di riserva per provvedimenti giurisdizionali esecutivi, obblighi di legge, per garantire l’avvio o la prosecuzione di attività soggette a termine o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente;
    7. variazioni compensative di Peg;
    8. istituzione di nuovi capitoli a zero all’interno di topologie aventi stanziamento o di nuove tipologie.