Variazioni bilancio in esercizio provvisorio
Le norme di cui Dlgs 267/2000 e smi - Tuel e Dlgs 118/2011 e smi evidenziano le limitazioni delle variazioni di bilancio in esercizio provvisorio.
E’ possibile effettuare soltanto i seguenti movimenti:
-Variazioni previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies, ovvero applicazione di avanzo vincolato e/o accantonato derivante dal risultato presunto
-Variazioni del fondo pluriennale vincolato, di competenza della Giunta
-Variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate di competenza della Giunta
-Variazioni relative ai Fondi PNRR di derivazione statale ed europea (art. 17 comma 4 bis DL 77/2021), in deroga, solo per gli anni dal 2021 al 2026
-Variazioni attinenti lavori di somma urgenza, di competenza del consiglio comunale
-Variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese di personale conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale, di competenza della Giunta Municipale
-Prelievo dal fondo di riserva, solo per fronteggiare situazioni e obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi al fine di evitare azioni esecutive con danno all’Ente;
-Variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all’interno dei programmi e dei capitoli, compensative all’interno dei macroaggregati, anche prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli
-Variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli.
In assenza di variazioni compensative, con delibera di giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell’ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti.
Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo
Si segnala, tuttavia, che in tema di variazioni in esercizio provvisorio, appare utile richiamare la FAQ Arconet n. 14 del 2016, inerente le variazioni in esercizio provvisorio di Entrate e Spese prive di stanziamenti in bilancio, secondo cui "Nel caso di insufficienza delle risorse destinate ai capitoli concernenti il referendum, compreso il fondo di riserva, considerato che le spese per il referendum costituiscono un obbligo di legge non rinviabile, dopo avere effettuato le variazioni sopra indicate, è possibile effettuare una variazione di bilancio provvisorio in corso di gestione ai sensi del principio applicato della contabilità finanziaria n. 8.4, il quale prevede “Nel corso dell’esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore”. A tal fine, i comuni iscrivono tra le previsioni di entrata il trasferimento dal Ministero dell’Interno e tra le spese, per il medesimo importo complessivo, incrementano gli stanziamenti riguardanti le spese per i referendum. La variazione è effettuata secondo le modalità previste per la gestione ordinaria (a bilancio approvato) ed è applicabile l’articolo 175, comma 4 e 5, del TUEL." A parere della Commissione, in presenza di “interventi di somma urgenza”, laddove non risulti possibile garantire l’effettuazione della spesa mediante modifiche compensative all’interno dei programmi di spesa o mediante il ricorso al fondo di riserva, è possibile variare il bilancio in esercizio provvisorio secondo le ordinarie modalità previste dalla legge e, cioè, con deliberazione del consiglio comunale ovvero con deliberazione assunta dalla giunta per motivate ragioni di urgenza e poi soggetta a ratifica da parte del consiglio comunale.