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Variazione di esigibilità prima del riaccertamento

Riprendiamo un vecchio parere Arconet utile nel periodo intermedio tra il 31.12.2020 e la data di approvazione del riaccertamento ordinario (prima) e del rendiconto (dopo).

Opera pubblica avviata nel 2020 con cronoprogramma di spesa tra 2020 e 2021, per la quale, alla fine del 2020 non sono stati registrati impegni, ma sono verificate le condizioni che consentono la conservazione del FPV. All’inizio del 2020, si presenta la necessità di affidare urgentemente un incarico di analisi strutturale dell'edificio in manutenzione.

Secondo il cronoprogramma inziale l’incarico di analisi strutturale dell’edificio doveva svolgersi nel 2020, conseguentemente la relativa spesa era stanziata nell’esercizio 2020.

Per consentire nel 2021 la registrazione della spesa concernente l’affidamento dell’incarico è necessario variare la distribuzione degli stanziamenti di spesa tra l’esercizio 2020 e 2021 e l’importo del FPV di spesa 2020 e del FPV di entrata del 2021”.

Se alla fine del 2020, la necessità di adeguare il cronoprogramma dei lavori fosse risultata già evidente, il responsabile finanziario o il responsabile della spesa avrebbe potuto effettuare, fino al 31 dicembre 2020, le necessarie variazioni tra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati del bilancio 2020-2022, in attuazione dell’art. 175, comma 3, lettera f)

Se tali variazioni sono effettuate nell’esercizio 2021, si è sempre in presenza di una variazione di esigibilità che, riguardando l’esercizio precedente, è di competenza della Giunta ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del d.lgs. 118 del 2011.

Tale variazione di esigibilità può essere effettuata nell’ambito del riaccertamento ordinario, in quanto la delibera di riaccertamento ordinario dei residui comprende necessariamente:

- una variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione dell’esercizio precedente, riguardante solo le voci “di cui fondo pluriennale vincolato”;

- una variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione in corso di gestione, necessaria alla reimputazione dei residui cancellati dall’esercizio precedente per esigibilità.

Al riguardo, è importante segnalare che, anche se svolte nell’ambito delle attività concernenti il riaccertamento ordinario dei residui, le variazioni di bilancio necessarie a determinare l’importo definitivo del FPV da rappresentare nel rendiconto, non possono essere definite operazioni di riaccertamento dei residui, in quanto trattasi di semplici variazioni di bilancio riguardanti l’esigibilità di stanziamenti non accertati/non impegnati.

In caso di urgenza, la variazione di bilancio può essere effettuata con delibera di giunta, autonoma dal riaccertamento ordinario (di cui la delibera di riaccertamento ordinario deve tenere conto, ai fini della determinazione definitiva del FPV di spesa 2016).

Considerato che l’articolo 239, comma 1, lettera b), prevede che l’organo di previsione esprime il proprio parere su “tutte le variazioni di bilancio, escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori non sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell’organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione…..”, tali variazioni di esigibilità non sono oggetto del parere preventivo dell’organo di revisione, a meno che non siano comprese nella delibera concernente il riaccertamento ordinario dei residui.