Variazione addizionale irpef dopo aver già approvato il bilancio
La Legge di bilancio 2022, Legge 234/2021 ha disposto all’art. 1 commi 2 – 3 – 4, la revisione dell’Irpef – scaglioni e detrazione. Al comma 7 ha disposto l’obbligo per i Comuni di provvedere - entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, a modificare gli scaglioni e le aliquote dell'Addizionale comunale Irpef, al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Quindi è intervenuto il legislatore (interpositio legislatoris), aspetto molto importante per capire SE si possono variare le aliquote dopo aver già approvato il bilancio 2022-2024 e COME occorra intervenire.
La norma di riferimento è a tutti nota:
legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 169 art. 1: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 16, art. 53: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.
In linea generale quindi, le tariffe e le aliquote vanno approvate prima del bilancio, non dopo.
L’eccezione alla regola generale può ritenersi ammissibile soltanto nei casi di espressa di interposizione del legislatore (interpositio legislatoris) che interviene definendo nuove regole.
Nel caso di specie è lo stesso legislatore ad avere introdotto la modifica degli scaglioni dell’Irpef e il conseguente obbligo di rideterminazione delle aliquote, in un momento (decorrenza 01 gennaio 2022) in cui i Comuni potevano aver già approvato il bilancio di previsione, pur non essendo scaduto il relativo termine ad quem. Pertanto, essendo sopravvenuta la necessità, per il consiglio comunale, di provvedere a tale adempimento, ne discendono le conseguenze in ordine al bilancio ormai approvato, che deve tenere conto delle variazioni intervenute per volontà di legge.
Ne consegue in questo caso la possibilità di variare le aliquote entro il 31 marzo 2022 anche dopo aver già approvato il bilancio, con la semplice variazione di bilancio. Vedasi delibera Corte Conti Lombardia n. 216/2014.
Nel caso in cui, come rileva la Corte dei Conti Emilia Romagna con delibera n. 20/2019, la variazione delle aliquote deliberata dopo aver già approvato il bilancio – ma entro la scadenza di legge o prorogata, come nel caso in esame 31 marzo 2022 – sia conseguenza di scelta discrezionale dell'amministrazione, allora occorre procedere alla riapprovazione del bilancio.
La Corte dei Conti Emilia Romagna ritiene infatti che la modifica - discrezionale - dell’Addizionale all’Irpef precedentemente deliberata possa essere ammessa soltanto a seguito di una motivata riconsiderazione delle ragioni valutative poste a base dell’originario provvedimento e di una compiuta valutazione dei riflessi (nella specie, minori entrate) che la modifica determina sul bilancio, del quale dovrà procedersi alla riapprovazione entro il termine normativamente stabilito e con il pieno rispetto dell’iter procedimentale previsto dalle norme di legge e dal regolamento comunale.