Valutazione dell’offerta tecnica da parte della commissione di gara – discrezionalità della stessa
Il Tar Sardegna, con sentenza del 16.02.24, N. 00113/2024, si è pronunciata in ordine alla richiesta, avanzata da un operatore economico, di annullamento della determina, attraverso la quale era stato escluso dalla procedura di gara, per mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto.
I giudici hanno evidenziato, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, come le valutazioni delle offerte tecniche da parte delle commissioni di gara “sono espressione di discrezionalità tecnica e come tali sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non si rivelino manifestamente illogiche, irragionevoli ed arbitrarie.”
Nella sentenza viene sottolineato di poi come il punteggio numerico, assegnato ai vari elementi di valutazione dell’offerta, integra di per sé una sufficiente motivazione, quando siano prefissati, con chiarezza ed adeguato grado di dettaglio, i criteri in base ai quali la commissione deve esprimere il proprio apprezzamento. Attraverso tale procedura è di fatto consentito, ai soggetti coinvolti, ripercorrere il percorso valutativo compiuto e quindi controllare la logicità e la congruità del giudizio tecnico. I giudici, in ordine al criterio del punteggio numerico, richiamano e confermano la giurisprudenza pregressa, ovvero: “l’idoneità del voto numerico a rappresentare in modo adeguato l’iter logico seguito dalla commissione nella sua espressione è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri allo stesso sottesi; ne consegue che tanto più è dettagliata l’articolazione dei criteri e sub-criteri di valutazione, tanto più risulta esaustiva l’espressione del punteggio in forma numerica; se, invece, il giudizio della commissione non sia delimitato nell’ambito di un minimo e di un massimo, occorre la motivazione, al fine di rendere comprensibile l’iter logico seguito in concreto nella valutazione delle offerte e, in particolare, di quella tecnica (Cons. Stato, Sez. V, 14 gennaio 2019, n. 291 e 2 febbraio 2018, n. 675).”
I magistrati rilevano come le censure, avanzate dalla ricorrente, attingano il merito della valutazione (opinabile) e pertanto come le stesse siano inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica.