Valorizzazione immobili leva per il bilancio tecnico

In sede di bilancio tecnico, l'ente locale quantifica, secondo veridicità e attendibilità, le risorse di parte capitale derivanti da alienazioni immobiliari, tenendo conto di vincoli e opportunità, come da normativa di seguito evidenziata. I benefici incidono sia in parte corrente, sia in parte capitale.

La base di partenza è la definizione del PIANO Alienazione e valorizzazione immobiliare, di cui art. 58 DL 112/2008. Sul tema, è importante considerare anche lo strumento dei Fondi immobiliari ad apporto (per un confronto: info@gruppodelfino.it).


Legge 205/2017 art. 1 comma 866

866. Gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità e' consentita esclusivamente agli enti locali che:

a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;

b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.


DL 69/2013 art. 56bis

11.In considerazione dell’eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, e' altresì destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Per gli enti territoriali la predetta quota del 10% e' destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la parte non destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.


Ne parleremo nel Webinar in programma martedì prossimo 1 settembre in materia di BILANCIO TECNICO