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Valori venali aree fabbricabili stabiliti con delibera comunale sono validi anche per l'attività di accertamento

La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, con Sentenza n.126 /2024 ha evidenziato, rifacendosi alla recente sentenza della Corte di cassazione n. 24589 del 11 agosto 2023, che i valori venali delle aree fabbricabili ai fini Ici, stabiliti con delibera comunale, sono validi anche ai fini dell'attività di accertamento. La Corte evidenzia, infatti, che si tratta di fonti presuntive, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti. Ne deriva che possono utilizzarsi per le annualità pregresse, in quanto, data la natura presuntiva, il contribuente può, anzi è gravato dall'onere di fornire la prova contraria. Cioè, può presentare elementi oggettivi, come perizie di parte, capaci di dimostrare il minor valore dell'area edificabile di proprietà, rispetto a quello risultante dall'applicazione dei valori comunali. In sostanza, i valori comunali operano come gli studi di settore o altri strumenti presuntivi del reddito.

Nella fattispecie, è pacifico che la iunta comunale ha individuato il valore venale delle aree di cui è causa e il contribuente non ha presentato alcuna dichiarazione ICI/IMU relativa al valore della propria area edificabile, di tal ché il Comune ha emesso avviso di accertamento sulla base del valore indicato dalla giunta.

Grava, dunque, sul contribuente l'onere di provare che il valore indicato non è corretto, dimostrando che il valore venale delle aree ha diverso (e inferiore) ammontare