Valore venale ai fini IMU non cambia per la crisi
Il TAR Lazio, con sentenza 10889/2022 ha respinto il ricorso presentato da un contribuente avverso la determinazione del valore venale in commercio fissata dal Comune e rimasta tale nonostante l’asserita diminuzione di valore degli immobili a causa della crisi economica in atto.
Si è affermato in giurisprudenza (TAR Milano, III, 8 novembre 2019, nr. 2338) – rilevano i giudici - che la predeterminazione del valore delle aree da parte dei Comuni, assolve allo scopo di fissare un criterio generale che orienti gli uffici in fase procedimentale e gli utenti nell’autoliquidazione; ma che consente una piena dimostrazione da parte del contribuente di un diverso valore, nel rapporto d’imposta (cfr. Cassazione Civile , sez. trib. , 27/06/2019 , n. 17248, secondo la quale “le delibere con le quali il Consiglio comunale, ex art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997 , determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili hanno la finalità di limitare il potere di accertamento dell'ente territoriale qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello indicato in dette delibere che, pertanto, sono fonti di presunzione analoghe al cd. redditometro, sicché ammettono la prova contraria; con l'ulteriore conseguenza che, se il giudice ritiene dimostrato che ad un'area edificabile non può essere attribuito il valore individuato dal Comune, può disattenderlo e procedere ad un'autonoma stima utilizzando i parametri di legge”: v. anche Cassazione civile, sez. trib. , 03/05/2019 , n. 11643; T.A.R. , Brescia , sez. I , 03/05/2019 , n. 430; e Cassazione civile , sez. trib. , 30/10/2018 , n. 27572 sulla possibilità di adottare le deliberazioni in quesitone da parte della Giunta, atteso il loro valore di mere presunzioni di stima).