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Validità dell’avviso di accertamento: firma digitale e dicitura “copia conforme all’originale”

Con Sentenza n. 16846 del 19/06/2024 la Corte Suprema di Cassazione, sezione tributaria, si è nuovamente espressa sulla validità di un avviso di accertamento emesso in liquidazione, relativo all’anno di imposta 2013, per difetto di sottoscrizione, in quanto apposta firma digitale sull’atto impositivo, mediante l’indicazione a stampa del nominativo del funzionario delegato.

I fatti riconducono alla controversia sorta tra l’Agenzia delle Entrate e una Società, dove quest’ultima contestava la sottoscrizione dell’atto con la firma digitale. Doveroso premettere che l’atto notificato presentava, oltre alla firma digitale, l’attestazione di conformità all’originale.

Ai sensi dell'art. 23 C.A.D. si stabilisce che "Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato".

In precedenti ordinanze, come ad esempio Ordinanza n. 29820/2021, i giudici della Suprema Corte hanno confermato la legittimità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento mediante l'apposizione della "firma a stampa" del funzionario responsabile del tributo.

“L'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. La sottoscrizione dell'avviso di accertamento può avvenire in diversi modi, a seconda della forma dell'avviso stesso. Nel caso dell'avviso di accertamento cartaceo, normalmente ancora utilizzato per i contribuenti che non sono dotati di un domicilio digitale, la sottoscrizione dell'avviso può avvenire in maniera autografa, ovvero mediante l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 norma che, ha sottolineato la Corte di cassazione, è speciale e non abrogata da successivi provvedimenti di legge (Cassazione n. 20628/2017, n. 9079/2015).

Nel caso dei tributi regionali o locali ciò può avvenire solo a una serie di condizioni:

- che gli atti siano prodotti mediante sistemi informatici automatizzati;

- che il nominativo del funzionario responsabile e la fonte dei dati siano riportati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale;

- che gli estremi del provvedimento dirigenziale siano indicati nell'avviso di accertamento, insieme alla dicitura che si tratta di firma a stampa e l'indicazione della fonte normativa.

La legittimità dell'utilizzo della firma a stampa, alle condizioni sopra indicate, è confermata anche da altre pronunce di questa Corte di cassazione (n. 20628/2017 e n. 12756/2019) ed è altresì possibile che la stessa venga impiegata dal concessionario dei tributi comunali, come confermato dalla sentenza n. 31707/2018”.

Nell’ ordinanza della Corte Suprema n. 24681 del 11/08/2022 si sosteneva che:

Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale in tutte le sue componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato". Tale attestazione è sufficiente a dimostrare l’avvenuta sottoscrizione dell’atto e a conferirgli un valore probatorio equiparato all’originale informatico. Consegue che l'avviso di accertamento contenente la sola indicazione "firmato digitalmente" in corrispondenza del nominativo del funzionario e' nullo, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., comma 3, in quanto privo di sottoscrizione.”

Tornando al caso analizzato, i Giudici, nell’accogliere il ricorso dell’Agenzia dell’Entrate, motivano così la loro decisione:

“l’avviso di accertamento firmato digitalmente nel regime di cui all’art 2, comma 6 del d.lgs. n. 82 del 2005 (ratione temporis applicabile dal 14/09/2016 al 26/01/2018) non è nullo per difetto di sottoscrizione, posto che l’esclusione dell’utilizzo di strumenti informatici prevista per l’esercizio di attività e funzioni ispettive fino all’entrata in vigore del d.lgs. n.217 del 2017 riguarda la sola attività di controllo fiscale e non può estendersi agli avvisi di accertamento e in genere agli impositivi”.

“La copia analogica dell’avviso di accertamento, sottoscritta digitalmente dal funzionario incaricato e dichiarata conforme all’originale informatico nel rispetto della previsione dell’art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005, tiene luogo del menzionato originale ed è validamente notificata al contribuente, oltre cha a mezzo posta elettronica certificata, anche a mezzo del servizio postale”.

Si ricorda che la normativa in tema di digitalizzazione della pubblica amministrazione, anche in conseguenza degli obblighi di adeguamento al Regolamento comunitario noto con l'acronimo e - IDAS, entrato in vigore direttamente in tutti gli Stati Membri UE, senza necessità di atti di recepimento, il 17 settembre 2014, e divenuto applicabile a decorrere dal 1 luglio 2016, impone ormai come regola generale l'adozione dei documenti informatici, residuando ad eccezione il mantenimento dei documenti analogici.

Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 art. 2, lett. e), che ha aggiunto all'art. 2 Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.)., il comma 6-bis, ne sancisce espressamente l'applicabilità "agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria" e rimette ad un successivo decreto e funzioni ispettive e di controllo fiscale".

Dunque è valida la notifica dell'avviso di accertamento, firmato digitalmente e conforme all’originale.