Validità graduatorie, la Corte dei Conti chiarisce (ma dimentica l'art. 88 Tuel)
La Corte dei Conti Sardegna, con delibera 85/2020 ha chiarito i termini di validità delle graduatorie concorsuali, dopo la modifica operata dall’art. 1 comma 149 Legge 160/2019, di bilancio 2020.
Le graduatorie approvate dall’anno 2020 saranno valide per un periodo di due anni dalla loro approvazione. Invero, in seguito alla novella dell’art. 35, comma 5-ter, del D. Lgs. N. 165/2001 ad opera dell’art. 1, comma 149, della L. n. 160/2020, il precedente termine triennale di validità è stato sostituito dall’attuale termine biennale.
Sul punto il Collegio non può esimersi dal sottolineare che il termine di validità biennale non riguarda gli Enti locali; la legge di bilancio per l’anno 2020 interviene a modificare l’art. 35, comma 5-ter, del TUPI ma non va ad intaccare la disciplina posta dall’art. 91 del TUEL a mente del quale “Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione…”.
L’antinomia tra le due disposizioni normative in ordine ai termini di validità delle graduatorie concorsuali (l’art. 35, comma 5-ter, del TUPI – norma di carattere generale indirizzata a tutte le Amministrazioni indicate nell’art. 1, comma 2, delle “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” – e l’art. 91, comma 4, del TUEL - norma di carattere speciale indirizzata alle Amministrazioni di cui all’art. 2, comma 1, del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”) è risolta dal principio lex posterior generalis non derogat priori speciali. In altri termini, essendo il criterio cronologico recessivo rispetto a quello di specialità, la modifica della norma di carattere generale non produce effetto rispetto alla norma di carattere speciale, con la conseguenza che la legge di bilancio 2020 introduce un doppio binario in merito ai termini di scadenza delle graduatorie concorsuali: per le Amministrazioni statali di cui all’art. 1, comma 2, TUPI vale il disposto del citato art. 35 e l’efficacia sarà limitata a due anni (con decorrenza dall’approvazione della graduatoria), mentre per le Amministrazioni di cui all’art. 2, comma 1, TUEL permane il regime previsto del citato art. 91 e l’efficacia sarà di tre anni (con decorrenza dalla pubblicazione della graduatoria).
Nella citata deliberazione, la Corte Conti Sardegna, si sofferma poi sulla evenienza, ipotizzata dal Comune, di ricorrere alle graduatorie di altre Amministrazioni.
La Corte dei Conti Sardegna, nella citata delibera, ha tuttavia dimenticato di considerare l’art. 88 Tuel “ Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali”, che dispone: All'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29,e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico.
Tale norma fu introdotta dal legislatore proprio per assicurare il coordinamento tra le norme generali e le norme del Tuel, anche per evitare di ingenerare l’equivoco che le norme del Dlgs 165/2001 e smi – Testo Unico Pubblico Impiego – siano da considerare norme di carattere generale e quelle del Dlgs 267/2000 e smi – Testo Unico Ordinamento Enti Locali siano da considerare norme di carattere speciale.
In considerazione dell’art. 88 Tuel, quindi la norma sulla durata biennale delle graduatorie inserita dalla legge di bilancio 2020 (art. 1 comma 149 Legge 160/2019) dovrebbe essere considerata cogente anche per gli enti locali.