Utilizzo sistematico di immobile per eventi: destinazione residenziale o turistica ricettiva?
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 7913/2024 ha affermato che l’utilizzo ricorrente e regolare di un immobile, nella specie una villa, per attività ricreative, nel caso esaminato utilizzata per matrimoni, che comportano un superamento dei livelli consentiti di rumore sono incompatibili con la locazione turistica breve e lo svolgimento di una simile attività comporta il mutamento della destinazione d'uso da residenziale a turistico-ricettiva e, pertanto, assoggettata alle norme sull'inquinamento acustico previste dalla legge n. 447 del 1995.
Il caso esaminato dal giudice del gravame muove da un ricorso che contestava il provvedimento con cui il Comune ordinava all’odierno appellante, conduttore dell’immobile, di conformare l’attività esercitata nel compendio immobiliare alla sola locazione per finalità turistica breve, vale a dire la sola ad essere oggetto di autorizzazione.
I residenti delle zone limitrofe, infatti, avevano segnalato all’amministrazione locale la progressiva trasformazione d’utilizzo del predetto compendio da parte della società conduttrice in attività di ricezione turistica, con una pluralità di eventi organizzati che causavano un generale degrado della zona e immissioni acustiche intollerabili.
Successivamente alla sentenza di primo grado che accoglieva il ricorso per “difetto di istruttoria relativamente ai servizi effettivamente prestati” nell’immobile, il Comune svolgeva nuova attività istruttoria, concludendo che “l’attività svolta dalla società interessata, in forma stabile, sistematica e permanente, è ulteriore e diversa rispetto alla mera locazione turistica breve, concretizzando, tra l’altro, un sostanziale mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante dell’intero compendio, dalla categoria residenziale a quella turistico-ricettiva extralberghiera, ai sensi dell’art. 23 ter del DPR n. 380/2021 e s.m.i.” vietando la prosecuzione dell’attività turistico ricettiva.
Il Consiglio di Stato nel ritenere improcedibile l’appello della società conduttrice, ne motiva anche l’infondatezza precisando che “non solo l’istruttoria svolta successivamente e a fondamento dei provvedimenti sopravvenuti dimostra l’uso incompatibile con la locazione turistica breve dell’immobile, ma anche la precedente relazione tecnica versata in atti e i sopralluoghi della Polizia municipale e dei Carabinieri forestali dimostrano lo svolgimento in forma sistematica di attività ricreativa ripetuta nel tempo (circa venti eventi nel 2022 e circa venticinque nel 2023) con immissioni acustiche che superano gli standard normativi, tali da determinare un mutamento di destinazione da residenziale a turistico ricettiva” concludendo che la Villa oggetto di causa “va qualificata come infrastruttura ove viene svolta un’attività ricreativa che, nella misura in cui può essere fonte di inquinamento acustico, è soggetta alla legge n. 447 del 1995”.