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Utilizzo sanzioni CDS nel rispetto dei vincoli

La Corte Conti Veneto, con delibera n. 241/2023 si è espressa in merito all’utilizzo di entrate da sanzioni per violazione al codice della strada. In particolare, il quesito si è basato sui seguenti elementi:

1) è possibile l’impiego dei proventi di cui all’art. 208, comma 4., lettera c) D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.:

1a) per la realizzazione di parcheggi?

1b) per la realizzazione di aree di manovra finalizzate all’inversione di marcia di veicoli?

1c) per la realizzazione di marciapiedi?”.

Il quesito proposto concerne la corretta interpretazione della disposizione contenuta nell’art. 208, comma 4, lett. c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada). Il menzionato articolo riguarda, in generale, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dallo stesso Codice: per quelli conseguenti alle violazioni accertate da personale delle Regioni, delle Province e dei Comuni, la norma prevede, al comma 1, l’attribuzione ai medesimi enti e, al comma 4, ne stabilisce un parziale vincolo di destinazione, disponendo che una quota pari al 50 per cento degli stessi sia destinata: “a) in misura non inferiore a un quarto …, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente; b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale; c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica”.

Al riguardo, va fatto specifico riferimento alle previsioni contenute nel comma 4 dell’art. 208 citato e, in particolare, a quella contenuta nella lettera c) del medesimo comma, secondo la quale la quota del 50 per cento dei proventi può essere destinata “ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale relative …. a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti…”.

In tale previsione normativa ben si possono ricomprendere anche le spese concernenti la realizzazione di parcheggi, di aree di manovra finalizzate all’inversione di marcia di veicoli e la realizzazione di marciapiedi, in quanto finalizzati ad accrescere la sicurezza stradale per gli utenti deboli.

La finalità del predetto miglioramento nei confronti di questi ultimi risulta evidente nell’ipotesi della realizzazione di marciapiedi, ma può configurarsi in ultima analisi anche in quelle concernenti la predisposizione di parcheggi e di aree di manovra finalizzate all’inversione di marcia.

Va peraltro tenuta presente, in proposito, la nozione di “sicurezza integrata” introdotta dall’art. 1 del DL 20 febbraio 2017, n. 14, secondo il quale per detta sicurezza si intende “l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali”.

L’amministrazione locale, nell’ambito della propria sfera di discrezionalità, comunque vincolata alla prevista destinazione, può dunque impegnare le previste quote dei proventi ex art. 208 Codice della strada nelle tre ipotesi prefigurate nella richiesta di parere (cfr. anche Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delib. n. 274/2013/PAR del 3 luglio 2013), purché la realizzazione delle opere in esse contemplata si inserisca in un progetto di miglioramento della sicurezza in materia di circolazione stradale a favore dei predetti utenti.

Perché sia rispettato il vincolo di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, ciò che rileva è infatti l’inquadramento della realizzazione di un’opera in un progetto di tale natura, rappresentando il citato miglioramento il cardine su cui si incentra la normativa vincolistica oggetto della richiesta di parere.

La ratio della norma è di “individuare risorse per potenziare i servizi di sicurezza della circolazione stradale e della tutela delle connesse esigenze di incolumità pubblica, adottando tutte le misure idonee allo scopo” (Sezione autonomie, delib. n. 1/SEZAUT/2019/QMIG).

In questo quadro spetterà al Comune, nell’esercizio della predetta discrezionalità, la valutazione dell’inerenza delle singole voci di spesa rispetto agli obiettivi previsti dall’art. 208, comma 4, lettera c (cfr. Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, delib. n. 3/2019/PAR).