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Utilizzo di contributi aggiuntivi, rispetto alle erogazioni Covid

La Corte dei Conti Emilia Romagna, con delibera 130/2021, ha analizzato il duplice quesito circa la possibilità di destinare contributi economici , in aggiunta ai ristori governativi, alle attività interessate dai provvedimenti restrittivi della loro attività a seguito dell’emergenza Covid e ,in secondo luogo, di poter utilizzare a tal fine il fondo per le funzioni fondamentali di cui all’art. 106 del d.l. n. 34/2020 e dell’art. 39 del d.l. n. 104/2020 .

La Sezione ha dapprima inquadrato il concetto di contributo ex art. 12 L. 241/1990 (e Linee guida Garante privacy n. 243/2014), per poi rammentare che l’erogazione di contributi a singoli individui in situazione di difficoltà economica rientra nelle funzioni istituzionali del Comune. La preventiva disciplina regolamentare da parte del Consiglio dell’ente dei presupposti e delle modalità, e la trasparenza nell’erogazione sono momenti essenziali ai fini della legittimità dell’elargizione da parte dell’Ente: così come la motivazione dei provvedimenti di concessione assume un valore centrale ai medesimi fini , di cui vengono indicati quali presupposti e limiti quelli ricordati in analoga occasione dalla pronuncia delle SSRR n. 7/2021.

Inoltre, nell’esercizio della propria potestà regolamentare il Comune è chiamato a disciplinare, in modo puntuale e trasparente, le modalità di rendicontazione dei contributi conferiti, individuando un responsabile del procedimento (al quale potrà essere richiesto di dare conto – oltre che all’amministrazione comunale anche alla Sezione regionale della Corte dei conti – del monitoraggio, con cadenza periodica, circa il conseguimento dei risultati prefissati di sostegno economico in relazione agli obiettivi predeterminati dal Comune in sede di bando, prevedendo, altresì, meccanismi di revoca dei contributi medesimi nel caso di riscontrata non operatività degli assegnatari).

Sul piano finanziario , la Sezione rammenta, in primo luogo, il principio in forza del quale “la quantificazione delle risorse in modo funzionale e proporzionato alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente diventa fondamentale canone e presupposto del buon andamento dell’amministrazione”( Corte cost., sentenza n. 10/2016);rammenta, in secondo luogo, il venir meno, in virtu’ dell’art. 57, comma 2, del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, della legislazione vincolistica di carattere finanziario che limitava fortemente l’ambito quantitativo dell’intervento comunale ;in terzo luogo ,sottolinea che il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha ritenuto “che l’ente possa finanziare con tali risorse anche altre tipologie di interventi - diversi da agevolazioni Tari ma comunque connessi all’emergenza epidemiologica in corso (es. voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) - qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, ritenesse tali altri interventi maggiormente utili”.