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Utilizzo degli oneri di urbanizzazione: convenzioni in esenzione da imposta di registro per le ODV

La convenzione stipulata tra un Comune ed un ente religioso - registrato in Agenzia delle entrate come associazione religiosa senza scopo di lucro ed iscritto all'albo associazioni di volontariato (ODV) - con la quale, sulla base di legge regionale, viene regolata l'erogazione e l'utilizzo dei contributi derivanti dalla destinazione dell'otto per cento degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati dai Comuni agli enti religiosi, può fruire delle agevolazioni previste dall'art. 82 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore), anche quella di cui al comma 3 che, in sostanza, ha ripristinato l'esenzione dall'imposta di registro, già prevista fino al periodo di imposta 2017, dall'articolo 8, comma 1, della preesistente legge 11 agosto 1991, n. 266 per gli atti "connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato". Lo chiarisce la Risposta n. 22/2021 dell'Agenzia delle entrate.

Al Comune istante non era chiaro se la convenzione potesse essere considerata inequivocabilmente un atto connesso allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Per l'Agenzia delle entrate, il discrimine per l'applicazione dell'agevolazione in commento è stabilire se la normativa regionale stabilisca o meno una connessione funzionale tra i contributi e la loro relativa destinazione. Dalla lettura della stessa si evince che detti contributi devono essere destinati alla realizzazione e/o alla manutenzione di edifici di culto ovvero all'acquisto di attrezzature fisse destinate ad attività di culto o alla professione religiosa. Secondo l'Amministrazione finanziaria, questo integra i presupposti di cui sopra, con la conseguenza che tale convenzione può rientrare tra gli atti connessi al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente religioso ODV e, quindi, possa beneficiare, in sede di registrazione, del regime di esenzione dettato dal citato articolo 82 c.3 ultimo periodo del Codice del Terzo Settore.

E' invece pacifica l'esclusione da imposta di bollo, dato che l'art. 82 c.5 del Codice stabilisce l'esenzione dall'imposta di bollo per: "Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1", ovvero tutti gli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali.