Utilizzo contributo ex art. 112 DL 34/2020
Il Ministero dell’Interno ha risposto ad un Comune interpellante circa l’utilizzo del Fondo ex art. 112 DL 34/2020 (fondo zona rossa), che interessa non solo i Comuni delle province di Bergamo, Brescia, Lodi, Cremona, Piacenza, ma anche tutti gli altri Comuni che sono rientrati nei finanziamenti zone rosse ex art. 112 bis Tuel.
Riportiamo di seguito il testo del quesito e la risposta.
QUESITO Comune
Il Consiglio Comunale ha individuato una serie di interventi da finanziare con i fondi di cui all'art. 112 del Decreto Rilancio. Su questo atto ho espresso un parere non favorevole perché, a mio avviso, alcuni interventi non sono riconducibili alle finalità richiamate nell'articolo sopra richiamato; in tale articolo si scrive chiaramente che questi fondi devono essere utilizzati per interventi di sostegno economico e sociale legati all'emergenza sanitaria in corso.
Se il legislatore avesse voluto lasciare ampia discrezionalità nell'utilizzo di tali fondi, non avrebbe inserito il vincolo della destinazione ad interventi di sostegno economico e sociale.
Alcuni degli interventi individuati dal Consiglio Comunale (interventi su parchi gioco, acquisto automezzo protezione civile, abbattimento barriere architettoniche), oltre a non potersi qualificare correttamente, a mio avviso, come interventi di sostegno economico e sociale, non possono neppure essere pienamente ricollegati all'emergenza sanitaria in corso.
In assenza di circolari e pareri in materia, chiedo cortesemente la vostra collaborazione per sapere se ho ben interpretato la volontà del legislatore, oppure se ho dato un'interpretazione troppo restrittiva della norma sopra richiamata, come sostiene l'Amministrazione.
RISPOSTA Ministero Interno
I vincoli di destinazione del contributo ex art. 112 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sono chiaramente indicati dalla norma e consistono: 1) nell’impiego delle risorse per interventi di sostegno economico e sociale; 2) nella connessione di tali interventi con l’emergenza sanitaria da Covid-19.
In proposito si ritiene che il termine “sostegno” possa essere inteso non nella limitata accezione di “assistenza” o “soccorso”, ma in senso più dinamico di “stimolo” alla ripresa economica e sociale. A tale conclusione si perviene contestualizzando la norma nel provvedimento legislativo che la contiene. Infatti l’art. 112 è inserito in un decreto-legge, il n. 34 del 2020, tra l’altro significativamente denominato “decreto rilancio”, che si colloca temporalmente al termine di quella che è stata definita la fase 1 (lockdown/contenimento ) ed all’inizio della c.d. fase 2 (riapertura/ripresa).
A differenza del precedente decreto emergenziale (n. 18 del 17 marzo 2020, definito, altrettanto significativamente “cura Italia” ed emanato nei giorni più critici dell’emergenza), che recava misure (…) “di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese”, il DL n. 34 contiene misure (…) “in materia di sostegno al lavoro e all’economia”. Ben diversa è poi l’articolazione dei titoli ed il contenuto delle singole norme: per limitarsi agli enti locali il “Cura Italia” differisce termini, fornisce risorse per spese correnti di urgenza e per potenziare il controllo del territorio. Il decreto rilancio invece stanzia risorse ingenti per assicurare l’esercizio delle funzioni fondamentali, per il pagamento dei debiti commerciali, per il ripiano delle perdite di gettito, ovvero per “rimettere in moto” gli enti locali.
La stessa cosa avviene con riferimento al sistema produttivo, verso il quale le norme del secondo decreto emergenziale sono ben più articolate, vaste e tese alla ripresa. Quanto sopra esposto autorizza quindi a ritenere che al termine “sostegno” possa essere attribuita una valenza dinamica, propulsiva e non meramente assistenziale.
In tale ottica il contributo ex art. 112 può essere utilizzato anche per interventi in spesa in conto capitale, se relativi ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19, con esclusione di quelli finalizzari ad incrementare il patrimonio dell'ente.
Entrando nel merito dei singoli interventi che si intendono finanziare con il contributo ricevuto:
appare ammissibile quello alle imprese secondo criteri tesi a sostenere le aziende locali penalizzate dalla crisi pandemica; circa l’adeguamento delle aree giochi, finalizzato ad assicurare il distanziamento sociale, si rammenta che la misura del mantenimento, nei contatti sociali, della distanza di almeno un metro è prescritta nei DPCM 4 marzo, , 8 marzo e 10 aprile recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica applicabili sull’intero territorio nazionale. Pertanto l’intervento rispetta entrambi i vincoli di destinazione citati in premessa, attesa l’indubbia valenza sociale della spesa in esame e la diretta connessione con l’emergenza sanitaria che il perseguimento del distanziamento sociale assicura; anche l’adeguamento delle aule con tramezzature o altre analoghe piccole opere e l’abbattimento delle barriere architettoniche - che libera spazi, ne aumenta la fruibilità e rende autonoma la persona disabile - garantiscono il distanziamento sociale indispensabile per la ripresa dell’attività scolastica.
Sulle finalità sociali di tali interventi non dovrebbero esserci dubbi, mentre l’incremento del patrimonio dell’ente che ne potrebbe conseguire appare davvero di modesto rilievo. L’acquisto di ulteriori arredi, conseguenti all’adeguamento dei locali destinati ad ospitare gli alunni secondo le nuove modalità stabilite dalle autorità competenti, è congruente con i vincoli di destinazione previsti, così come il finanziamento delle maggiori spese conseguenti al trasporto scolastico, nel quale l’obbligo del distanziamento assicura nuovamente la connessione con l’emergenza sanitaria.
Sussistono invece perplessità in merito all’acquisto di automezzi per la protezione civile, atteso l’indubbio incremento del patrimonio comunale che ne consegue, per il quale si invita codesto ente a valutare la possibilità di impiegare fonti di finanziamento alternative al contributo in esame