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Utilizzo Avanzo per il caro bollette, il punto

Facciamo il punto sull’utilizzo dell’avanzo per il caro bollette, in attesa delle modifiche normative auspicate e dei chiarimenti Ragioneria Generale dello Stato.

1.Si potrà utilizzare avanzo da fondone e avanzo da trasferimenti specifici di spesa, non appena sarà corretto, con nuova norma, l’art. 37ter del DL 21/2022 convertito in Legge 51/2022. Sembra però avanzare anche la sola linea interpretativa.

2.Osservando l’attuale norma, tali avanzi si potranno utilizzare solo per maggiori spese per ENERGIA ELETTRICA, non per il GAS. E’ probabile una modifica nell’emendamento atteso, con estensione anche al Gas. Non si comprende il senso di togliere il vincolo per Energia elettrica e non per il Gas.

3.Occorrerà dimostrare le esigenze di spesa caro bollette comparando la spesa 2022 con quella 2019

4.Tali esigenze di spesa dovranno essere al netto dalle specifiche assegnazioni statali, derivanti da art. 27 DL 17/2022 (già ripartito con DM) e da art. 40 comma 3 DL 50/2022 (da ripartire entro il 30 giugno 2022). MA COME SI FA A SAPERE QUANTO PARTE DI CONTRIBUTO E’ ASSEGNATO PER ENERGIA ELETTRICA E QUANTA PARTE PER IL GAS? Segno evidente che quel richiamo alla sola energia elettrica non ha proprio senso.




L’ANCI fino a ieri ha commentato la norma in questione non citando mai l’avanzo da Fondi Covid.

Oggi, invece l’Associazione dei Comuni ha modificato il proprio orientamento evidenziando quanto segue:

L’articolo approvato in conversione, alla lettera a), recependo in parte una richiesta dell’ANCI, amplia le previsioni fin qui vigenti di cui all’articolo 13 del decreto- legge n. 4 del 2021:

- in primo luogo, l’utilizzo degli avanzi di amministrazione disponibili (già esteso al 2022 con riferimento all’emergenza pandemica) viene ora esteso anche a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica, come riscontrati in base al confronto tra la spesa dell’esercizio 2022 e la spesa per utenze e periodi omologhi nel 2019 e, in ogni caso, per la sola quota non coperta da altre assegnazioni statali;

- in secondo luogo, la stessa estensione viene disposta anche con riferimento agli “avanzi Covid”, cioè agli eventuali avanzi vincolati relativi a somme non utilizzate delle risorse straordinarie assegnate per la pandemia nel 2020-21, con la necessaria esclusione dei ristori specifici di spesa, che mantengono le proprie finalità originarie. A questa conclusione si deve pervenire rilevando che la lettera a) in questione integra il comma 6, art. 13, del dl 4/2022 con un nuovo ed autonomo periodo aggiunto “in fine”, con il quale l’orientamento ampliato sopra indicato viene riferito alle “risorse di cui al presente articolo”. Questo riferimento non va ancorato all’articolo 109 del dl 18/2020, oggetto di variazione con la prima parte del comma 6 (e relativo ai soli avanzi liberi e agli oneri di urbanizzazione), bensì allo stesso articolo 13 del dl 4/2022, che al comma 1 tratta dell’utilizzo dei fondi da emergenza pandemica non utilizzati al 31 dicembre 2021.



Riprendiamo la norma in questione

DL 4/2022 convertito in Legge 25/2022

Art. 13. Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021

1.Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

2.All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022». Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.

6.1. La verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica.



DL 21/2022 convertito in Legge 51/2022

Art. 37-ter. Utilizzo degli avanzi di amministrazione per la copertura di maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019»;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6.1. La verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica».



DL 50/2022 (in corso di conversione)

Art. 40. Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali

4.In via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021.



Dossier Senato art. 37 ter DL 21/2022

L’articolo 37-ter, introdotto dal Senato, prevede la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, per l’anno 2022, non solo per ristorare l’eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ma anche a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica, purché non coperti da specifiche assegnazioni statali. È prevista, inoltre, una clausola di salvaguardia volta a garantire che in sede di conguaglio finale, previsto per il 31 ottobre 2023, non emergano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

La norma in esame, al fine di tenere conto dei maggiori oneri derivanti per gli enti locali dall’incremento della spesa per l’energia elettrica, introduce alcune modifiche all’articolo 13 del decreto legge n. 4/2022, convertito dalla legge n. 25/2022 (cd. “Sostegni-ter”), prevedendo l’inserimento di un nuovo periodo alla fine del comma 6 del predetto articolo, nonché di un successivo comma 6-bis.

Si rammenta che l’articolo 13 del decreto legge n. 4/2022 reca, nei commi da 1 a 5, disposizioni in materia di utilizzo del Fondo istituito per assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il comma 1, in particolare, ha vincolato le risorse del predetto Fondo alla esclusiva finalità di ristoro della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19 anche nell’anno 2022. È stato previsto, inoltre, che le risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio 2022 confluiscano nella quota vincolata del risultato di amministrazione e che le eventuali risorse ricevute in eccesso alla fine dell’esercizio 2022 siano versate all’entrata del bilancio dello Stato.

Alla lettera a) dell’unico comma di cui la disposizione in esame si compone, essa prevede – attraverso l’aggiunta di un ulteriore periodo alla fine del comma 6 dell’articolo 13 – che per l’anno 2022 le risorse di cui al predetto Fondo possano essere utilizzate dagli enti locali non solo per ristorare l’eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all’emergenza Covid-19, ma anche per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica.

A fini di inquadramento del nuovo periodo previsto dalla disposizione in esame nel contesto della norma all’interno della quale essa è chiamata a inserirsi, si rammenta che l’articolo 13, comma 6, del decreto legge n. 4/2022, intervenendo sulla formulazione dell’articolo 109, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, come convertito, ha previsto l’estensione al 2022 della vigenza di alcune deroghe contabili, già previste a favore degli enti locali per gli anni 2020 e 2021, volte a consentire a tali enti di fronteggiare le conseguenze finanziarie sfavorevoli dovute all’emergenza Covid-19.

Più in dettaglio, il citato comma 6 ha esteso al 2022:

la possibilità per gli enti locali di utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga a quanto previsto dall’art. 187, comma 2, del Testo Unico enti locali – il quale disciplina le specifiche finalità, indicate in ordine di priorità, per le quali l’ente locale può utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente;

la facoltà per gli enti locali di utilizzare, anche integralmente, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo Unico in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001) per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza Covid-19, fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio e con esclusione delle sanzioni comminate per inottemperanza all’ingiunzione a demolire interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.



Riscontro informale 24 maggio 2022 Ragioneria Generale dello Stato su art. 37 ter DL 21/2022 convertito in Legge 51/2022

In merito al quesito posto, si rappresenta, preliminarmente, che il comma 1, lettera a), dell’articolo 37-ter (Utilizzo degli avanzi di amministrazione per la copertura di maggiori oneri derivanti dalle spese per l’energia) del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, prevede che:

“1. All’articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per l’anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell’esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019”.

Ciò premesso, si fa presente che le risorse citate nella norma sono quelle di cui al Fondo ex articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall’articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e che le stesse possono essere utilizzate, nell’anno 2022, per la copertura di maggiori oneri derivanti da spese per l’energia elettrica non coperti dalle specifiche assegnazioni previste per l’anno 2022.

Da ultimo, si segnala fin da ora che le maggiori spese sopra richiamate, al netto dei ristori specifici, saranno oggetto di certificazione nell’anno 2022.

LA RGS HA DIMENTICATO L’UTILIZZO DEI RISTORI SPECIFICI DI SPESA, CHE INVECE SONO COMPRESI NELL’ART. 13 COMMA 1 DL 4/2022.



DL 17/2022 convertito in Legge 34/2022

Art. 27. Contributi straordinari agli enti locali

1.Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici



DL 50/2022 (in corso di conversione)

Art. 40. Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali

1.Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è incrementato per l'anno 2022 di 170 milioni di euro, da destinare per 150 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.



Utilizzo Oneri di urbanizzazione

L’art. 37-ter del DL 21/2022 convertito in Legge 51/2022 - Utilizzo degli avanzi di amministrazione per la copertura di maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia – stabilisce, che le risorse derivanti dalla quota libera dell’avanzo di amministrazione degli enti locali, nonché quelle derivanti dai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia, possono essere utilizzate, per l’anno 2022, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa PER ENERGIA ELETTRICA (NON GAS - anche se non si capisce il motivo dell'esclusione del gas), come riscontrati in base al confronto tra la spesa dell’esercizio 2022 e la spesa per utenze e periodi omologhi nel 2019.

La norma di cui art. 37 ter DL 21/2022 convertito in Legge 51/2022 sembra disporre in questo modo, come abbiamo già rilevato, ovvero:

1.All'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2022, le risorse di cui al PRESENTE ARTICOLO possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019»;

LE RISORSE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO sono quelle dell'art. 109 DL 18/2020, visto che il comma 6 dell'art. 13 del DL 4 dispone:

All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022».



L'art. 109 comma 2 del DL 18/2020 dispone:

2.Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso. L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'80 per cento della medesima quota, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.