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Utilizzo avanzo per Covid dopo il cambio di vincolo

L’art. 109 comma 1 ter del DL 18/2020 convertito in Legge 27/2020 dispone: "In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19".

Ne consegue che è possibile in sede di rendiconto 2019, cambiare vincolo all’avanzo, non svincolare l’avanzo. Non si tratta di liberare risorse vincolate, bensì di sostituire il vincolo "da trasferimenti" con il vincolo "da legge".  Se si svincolasse l’avanzo, oltre a non essere corretto, si creerebbe un problema per gli enti in disavanzo che formalmente vedrebbero assorbito tale avanzo vincolato dal disavanzo sostanziale (lettera E).

Questa operazione tuttavia, non è così scontata. Vediamo quali condizioni devono sussistere per poter applicare quote di avanzo vincolato per finanziare interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19.

Deve trattarsi di:

- economie provenienti da contributi erogati dalla Regione e dallo Stato;

- economie relative a interventi conclusi o già finanziati in anni precedenti con risorse proprie. In quest’ultimo caso tali economie sarebbero da restituire all’ente erogante o più verosimilmente da convertire in nuove finalità, previa autorizzazione dell’ente erogante stesso;

- somme non gravate da obbligazioni già contratte (a dire il vero se lo fossero, la somma starebbe a residuo passivo, non in avanzo);

- economie non derivanti da finanziamenti destinati alle funzioni fondamentali degli enti locali. Per i Comuni sono funzioni fondamentali, ai sensi art. 14 comma 27 DL 78/2010:

a)  organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b)  organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c)  catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d)  la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e)  attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f)  l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; (236)

g)  progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h)  edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i)  polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l)  tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

l-bis)  i servizi in materia statistica

- economie derivanti da finanziamenti già incassati, non da residui attivi. In altri termini non rientrano i contributi a rendicontazione.

L’utilizzo di tali economie a favore di interventi per l’emergenza sanitaria, deve essere preceduta da comunicazione (non autorizzazione) all’ente erogante.

Tali economie possono essere utilizzate per maggiori spese legate all’emergenza; per sussidi e sgravi tributari; per coprire minori entrate imputabili all’emergenza. In tale ultimo caso, tuttavia, l’avanzo andrà applicato solo per spese straordinarie, non permanenti.

Una volta effettuato il cambio di vincolo, tali economie saranno utilizzabili sia per la spesa corrente, sia per la spesa in conto capitale. L’eventuale fonte di finanziamento in parte capitale non impedisce, una volta che la somma è in avanzo, l’utilizzo d quella somma in parte corrente.

Se tali somme non saranno utilizzate per le finalità legate all’emergenza, dovrà essere ripristinato il vincolo originario.

In ogni caso per gli enti in disavanzo sostanziale, la possibilità di applicazione delle economie con "cambio di vincolo" di cui sopra sarà frenata dall’applicazione dell’art. 1 commi 897 e 898 Legge 145/2018:

897.  Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione.

 898.  Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione