Utilizzo avanzo in deroga, ma solo per gli enti locali alluvionati
La Legge 100/2023, di conversione del DL 61/2023 recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, ha previsto all’art. 20 commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 20, la possibilità per i Comuni colpiti dagli eventi alluvionali, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, di utilizzare l'avanzo di amministrazione in deroga alle disposizioni del TUEL.
Come rileva l’ufficio studi del Senato, il comma 4-ter prevede, in via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, la possibilità per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali, per le relative unioni di comuni, per le province e le città metropolitane, di utilizzare la quota libera dell'avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2022, in deroga alle disposizioni recate dall'art. 187, comma 2, del TUEL, inerenti l’utilizzo dell'avanzo in via ordinaria, che può avvenire solamente con variazione di bilancio e per determinate finalità.
Il comma 4-quater dispone che gli enti territoriali colpiti dagli eventi alluvionali, in via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, possono utilizzare l’avanzo in deroga a quanto previsto dall’art. 187, comma 3- bis, del TUEL.
Tale norma preclude l’utilizzo dell’avanzo libero di amministrazione nel caso in cui l’ente si trovi a gestire entrate vincolate in termini di cassa (art. 195 del TUEL) e nel caso in cui l'ente abbia fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria (art. 222 TUEL), fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio (di cui all'art. 193 del TUEL).