Unioni, niente deroga al trattamento salario accessorio per assunzioni eccedenti
La Corte Conti Veneto, con delibera n. 125/2022, ha affrontato una richiesta da parte di una Unione che riferisce che i comuni facenti parte hanno ceduto parte della loro capacità assunzionale, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, all'Unione di comuni per l'assunzione di numero 2 dirigenti, previa costituzione di corrispondenti nuovi posti in dotazione organica. Trattandosi di assunzioni di personale eccedente quello in servizio al 31.12.2018, ancorché non sia possibile, per le Unioni di comuni, l'applicazione diretta dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 ai fini dell'integrazione del fondo risorse decentrate, l'anzidetta Unione chiede se sia possibile costituire ex novo il fondo accessorio per il personale dirigenziale, neutralizzando le relative risorse rispetto al limite di cui all'art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017.
L’orientamento della Corte dei conti non è favorevole. I magistrati rilevano che ove il legislatore ha voluto estendere gli effetti dell'art. 33, inclusivi del trattamento accessorio, e quelli del conseguente decreto interministeriale 17 marzo 2020 a un ente pubblico territoriale (cfr. art. 2, comma 1, D. Lgs. 267/2000), lo ha detto espressamente. Né, in senso inverso, può evocarsi l'argomentazione della valenza atomistica dell'unione di comuni quale risultante e proiezione di una pluralità di enti locali in sé rilevanti, ostandovi la specifica entificazione dell'unione di cui al richiamato art. 2, comma 1, D. Lgs. 267/2000. Tale entificazione rende l'unione di comuni centro autonomo d'imputazione di interessi e preclude, di conseguenza, la valorizzazione dei singoli frammenti (i comuni) dell'intento unitario (l'unione) (cfr. Corte dei conti, sez. controllo Sardegna, deliberazione n. 60/2017/PAR, cit.). In conclusione, all'unione dei comuni quale ente locale ai sensi del richiamato art. 2, comma 1, D. Lgs. 267/2000 si applicano, proprio perché non derogati alla stregua delle considerazioni che precedono, i seguenti limiti imperativi di spesa: 1) l'art. 1, commi 557 trimestre e 562, L. 296/2006; 2) l'art. 1, comma 229, L. 208/2015; 3) l'art. 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017.