Unione di comuni e spazi assunzionali
La Corte Conti Lombardia, con delibera 44/2022, ha precisato che nel caso di un comune che ha trasferito tutto il personale all’unione di cui fa parte, e che a questa intende cedere i propri “spazi assunzionali”, il rapporto tra “spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione” e “media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”, previsto dall’articolo 33, comma 2, del DL 34/2019 dev’essere rispettivamente riferito alla spesa per il personale sostenuta a qualsiasi titolo dal comune per svolgere le funzioni di competenza, sia direttamente, sia tramite l’unione o altre forme associative, e alle entrate correnti considerate secondo una prospettiva di consolidamento dei conti del comune e dell’unione in relazione alle funzioni che il singolo comune esercita, sia direttamente, sia tramite l’unione.