Una parte del sistema tariffario Arera è illegittimo, pronto l’intervento riparatore
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7196/2023, ha dichiarato illegittima la parte del sistema tariffario MTR-2 Arera dedicata ai soli "gestori integrati" per la copertura dei costi per le attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici. ARERA è già intervenuta per risolvere il problema.
La questione rilevante è il doppio vantaggio per il gestore, ovvero la premialità nella regolazione tariffaria e i ricavi derivanti dalla successiva vendita degli imballaggi, che determinerebbe effetti distorisi sulla concorrenza e il mercato.
Nell’appello si legge che la situazione concorrenziale di tale mercato della selezione, a causa del processo di integrazione verticale, si presta alle distorsioni determinate dalla sussidiarizzazione tra le diverse attività, sia in caso di gestore integrato a livello di gruppo che (in forza dell’assenza di regole di unbundling contabile fra le diverse attività) in quello del gestore integrato a livello di unico “soggetto giuridico”; situazione ulteriormente aggravata dalla attuale situazione di eccesso della domanda di residuo plastico secco da raccolta differenziata di imballaggi rispetto all’offerta nel mercato rilevante, come certificata da Corepla.
L’appellante adduce che, garantendo una tariffa ingiustificata ed incentivi inefficienti agli operatori RTU verticalmente integrati anche nel mercato a valle della selezione in cui opera la Società appellante, ove i “gestori integrati” concorrono scorrettamente (in quanto beneficiano di sussidi incrociati senza le salvaguardie imposte dall’ordinamento), ARERA rafforza finanziariamente “senza causa” tali operatori, aggravando le alterazioni della concorrenza.
il gestore integrato per l’attività di selezione si troverebbe quindi ad incassare oltre al corrispettivo del Corepla anche una tariffa ingiustificata.
ARERA ha provveduto a porre immediato rimedio alla questione, attraverso l’art. 2 della Delibera 3889/2023:
Articolo 2
Ottemperanza alla sentenza n. 7196/23 del Consiglio di Stato
2.1 Nell’ambito dell’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, l’Ente territorialmente competente, con procedura partecipata del gestore interessato, provvede a:
a) scomputare gli oneri afferenti o comunque attribuibili alle attività di “prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata”, dai costi riconosciuti per le annualità 2024 e 2025 (rinvenibili dalle fonti contabili obbligatorie) di cui al comma 7.3 del MTR-2, e, conseguentemente, da tutte le voci in cui i medesimi costi devono essere riclassificati, ossia dai costi operativi di gestione (𝐶𝐺𝑎) – compresi gli oneri afferenti alla commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti – e dai costi comuni (𝐶𝐶𝑎), di cui agli articoli 8 e 11 del MTR-2, nonché dai costi d’uso del capitale (𝐶𝐾𝑎) di cui all’articolo 12 del MTR-2;
b) per ciascun anno 𝑎 = {2024, 2025} , scomputare i ricavi conseguenti alle attività di “prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata”, ivi incluse quelle di commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti, dai proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (𝐴𝑅𝑎) e dai ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (𝐴𝑅𝑆𝐶,𝑎);
c) recuperare nelle pertinenti componenti di conguaglio del 2024 e del 2025 gli oneri (in eccesso eventualmente riconosciuti) e ricavi (in riduzione eventualmente non scomputati) afferenti o comunque attribuibili alle attività di “prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata”, ivi incluse quelle di commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti inerenti alla medesima frazione, rinvenibili nelle predisposizioni tariffarie relative alle annualità 2022 e 2023;
d) determinare il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai predetti sistemi collettivi di compliance (di cui all’articolo 3 del MTR-2) secondo le modalità di cui al successivo Articolo 7 che ne rafforzino la coerenza con le valutazioni in ordine all’efficacia dell’avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore.
2.2 Contestualmente, ai fini della determinazione delle componenti tariffarie per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, sono confermate:
a) le definizioni di “Gestore integrato” e di “Impianti di trattamento” di cui al comma 1.1 del MTR-2;
b) la formulazione generale delle entrate tariffarie di riferimento di cui all’articolo 2 del MTR-2, nonché dei costi riconosciuti di cui al comma 7.3 del MTR-2, risultanti dalle fonti contabili obbligatorie, e delle componenti in cui i medesimi oneri vengono riclassificati (costi operativi di gestione (𝐶𝐺𝑎), costi comuni (𝐶𝐶𝑎) e costi d’uso del capitale (𝐶𝐾𝑎) di cui agli articoli 8, 11 e 12 del MTR-2).
2.3 Conseguentemente:
a) al comma 2.2 del MTR-2, dopo le parole “𝐴𝑅𝑎 è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti” sono aggiunte le seguenti:
“, al netto dei proventi afferenti o comunque attribuibili alle attività di “prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata”, ivi incluse quelle di commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti”;
b) al comma 2.2 del MTR-2, dopo le parole “𝐴𝑅𝑆𝐶,𝑎 è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza;” sono aggiunte le seguenti:
“tali ricavi non comprendono quelli afferenti o comunque attribuibili alle attività di “prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata”, ivi incluse quelle di commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti;”;
c) dopo il comma 7.4 del MTR-2, è aggiunto il seguente:
“7.4bis Ai fini dell’aggiornamento biennale, i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno 𝑎 = {2024, 2025}, sono determinati scomputando dai costi di cui al comma 7.4, gli oneri – compresi gli oneri afferenti alla commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti – afferenti o comunque attribuibili alle attività di “prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata.”;
d) al comma 18.1 del MTR-2, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:
“j) ai fini dell’aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, per ciascun anno 𝑎 = {2024, 2025}, il recupero di eventuali quote di costi operativi di gestione (𝐶𝐺𝑎) e di ricavi (𝐴𝑅𝑎 e 𝐴𝑅𝑆𝐶,𝑎) afferenti o comunque attribuibili alle attività di “prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata”, ivi incluse quelle di commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti inerenti alla medesima frazione, rinvenibili nelle predisposizioni tariffarie relative alle annualità 2022 e 2023.”;
e) al comma 19.1 del MTR-2, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:
“h) ai fini dell’aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, per ciascun anno 𝑎 = {2024, 2025}, il recupero di eventuali quote di costi comuni (𝐶𝐶𝑎) e di costi d’uso del capitale (𝐶𝐾𝑎) afferenti o comunque attribuibili alle attività di “prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata”, ivi incluse quelle di commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti inerenti alla medesima frazione, rinvenibili nelle predisposizioni tariffarie relative alle annualità 2022 e 2023;”.