Una nuova quota di avanzo
A seguito delle novità introdotte con l’art. 52 del DL 73/2021, a partire dal rendiconto 2021 si formerà una nuova quota di avanzo accantonato denominato “Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità”, che viene generato dalle risorse dell’avanzo accantonato da FAL che si liberano dopo aver provveduto, con risorse correnti proprie, al rimborso della quota capitale dell’anticipazione.
Tale quota di avanzo, pur libera di fatto, rimane nella parte accantonata del risultato, per evitare che gli enti in disavanzo da lettera E vedano “inghiottita” la quota stessa nel disavanzo, rimanendo impossibilitati ad applicarla. Tutti i Comuni, sia quelli in avanzo sia quelli in disavanzo potranno applicare la quota di avanzo “Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità” per spese correnti discrezionali. Anzi dal tenore letterale sembra che gli enti debbano (obbligo) applicare tale nuova quota di avanzo di amministrazione, anche se poi è probabile che l’avanzo stesso applicato non sia utilizzato completamente e finisca nuovamente nel risultato di amministrazione con la stessa dicitura.