Un professionista continuativo del Comune non può diventare dirigente
ANAC, con la delibera n.136 del 4 aprile 2023, ha confermato che chi ha svolto incarichi legali per conto del Comune, difendendolo in cause e contenziosi, non può essere nominato dal sindaco Dirigente dell’Ufficio legale e del Settore Affari Generali del Comune stesso.
L’incarico è, cioè, inconferibile, per violazione dell’articolo 4 del decreto legislativo N.39/2013. Pertanto la nomina decade, e sono nulli tutti gli atti adottati dall’insediamento inconferibile. Non solo. Sindaco e giunta del Comune che hanno deliberato l’incarico non potranno per tre mesi conferire alcun incarico di natura amministrativa di loro competenza, come prescrive la legge, secondo sanzione ex articolo 18.
L’istruttoria di Anac era partita dopo una segnalazione che evidenziava come il dirigente nominato a capo dell’Ufficio Affari generali del Comune avesse svolto per parecchi anni, nel periodo precedente alla nomina, attività professionale finanziata e regolata dall’amministrazione comunale. Non essendo stata, però, l’amministrazione comunale collaborativa nel fornire informazioni precise e dettagliate ma anzi notando discrepanze tra gli accertamenti condotti d’ufficio e la documentazione trasmessa dall’ente, Anac ha incaricato la Guardia di Finanza – Nucleo speciale Anticorruzione, di svolgere attività ispettiva presso la sede del Comune.
E’ emerso che l’avvocato in questione, nominato dal sindaco responsabile legale dell’amministrazione e a capo degli Affari generali, aveva prestato assistenza e difesa giudiziale dell’ente fin dal 2011, con ripetuti incarichi successivi (una dozzina). Una mole tale di affidamenti da rendere evidente – scrive Anac – che la difesa giudiziale del Comune fosse affidata costantemente al suddetto, in un legame continuativo e stabile.
Ne conseguiva, pertanto che il dirigente che esercitava i poteri di regolazione e finanziamento del Comune, chiamato a saldare le parcelle delle prestazioni precedenti dell’avvocato, era la stessa persona, violando senza soluzione di continuità il cosiddetto “periodo di raffreddamento” previsto dalla legge per la durata di due anni dall’ultimo incarico professionale alla nuova nomina.
Di conseguenza, per Anac non era possibile far altro che deliberare l’inconferibilità, con tutte le sanzioni conseguenti che ciò comporta non solo per il nominato ma anche per l’ente che ha esercitato la nomina.