Un mancato accantonamento può generare debito fuori bilancio
La Corte dei Conti Abruzzo, con parere 64/2021, ha evidenziato che in mancanza di idoneo e periodico accantonamento, un onere futuro genera un debito fuori bilancio, come nel caso del trattamento di fine mandato. “In difetto di idoneo preventivo accantonamento – hanno rilevato i magistrati - deve negarsi l’imputazione al bilancio dell’esercizio corrente di una integrazione dello stanziamento al fine di garantire la copertura finanziaria dell’onere emerso a seguito di richiesta intervenuta successivamente.
Il mancato accantonamento può determinare, tuttavia, la sussistenza degli elementi costitutivi per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), del T.U.E.L., qualora l’Ente si sia giovato delle prestazioni del Sindaco pro tempore, con utilità in favore dell’ente locale nell’espletamento di funzioni pubbliche, seppur in violazione delle procedure sancite nell’art. 191, comma 1, del T.U.E.L".