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Ulteriori precisazioni sulla colonna b) Modello A1 in caso di FCDE

Torniamo sulla compilazione del modello A1 Allegato al rendiconto “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” per il solo caso del FCDE - fondo crediti dubbia esigibilità, ed analizziamo le possibili soluzioni.

Innanzitutto le colonne da compilare sono le seguenti

COLONNA A: Risorse accantonate al 1/1/ N

COLONNA B: Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio N (con segno -)

COLONNA C: Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio N

COLONNA D: Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)

COLONNA E: Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/ N

Per la compilazione della riga relativa a FCDE, come noto, non si procede, come per gli altri accantonamenti, da sinistra verso destra, ma in modo irregolare.

La procedura software consente di agire manualmente solo sulla colonna B, in quanto la colonna A deriva dall’esercizio precedente, la colonna E è calcolata dalla procedura, secondo indicazioni dell’operatore, la colonna C e la colonna D sono derivate in automatico come risultante (l’operatore non può intervenire manualmente) rispetto alla differenza di tra (A-B)-E.

La colonna C non è detto che coincida necessariamente con l’ammontare della quota accantonata in conto competenza nell’esercizio in chiusura come da Missione 20 Programma 2; è possibile infatti che l’accantonamento sia congruo (pienamente o parzialmente) e che di conseguenza la quota accantonata in conto competenza risulti addirittura – a fine esercizio – in eccesso rispetto alle esigenze.

Riprendiamo il principio contabile (paragrafo 7.1 All. 4/1 Dlgs 118/2011 e smi) e vediamo come si esprime il principio letteralmente e quale differenza interpretativa – o meglio espositiva – ci può essere.

“Una particolare attenzione deve essere dedicata alla compilazione dei capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), da effettuare tassativamente secondo le seguenti modalità:

1) i primi importi da inserire sono quelli riguardanti le voci delle colonne indicate con le lettere a) ed e), nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote del FCDE accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili;

2) dopo le lettere a) e e) inserire l’importo della lettera b), nella quale deve essere indicata la quota del FCDE del risultato di amministrazione che è stata applicata al bilancio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce. L’utilizzo del FCDE non richiede l’applicazione al bilancio nella voce “Utilizzo del risultato di amministrazione”, in quanto l’utilizzo di tale fondo è registrato in sede di predisposizione del rendiconto riducendo l’importo del FCDE nel risultato di amministrazione in considerazione dei residui attivi cancellati o riscossi nel corso dell’esercizio. Gli enti che iscrivono il fondo crediti in entrata del bilancio per poi riaccantonarlo obbligatoriamente (per lo stesso importo incrementato del nuovo accantonamento previsto in relazione alle entrate che si prevede di accertare), valorizzano l’importo del FCDE applicato al bilancio nella colonna di cui alla lettera b) con il segno (-);

3) se l'importo indicato nella colonna della lettera (e) è minore della somma algebrica degli importi indicati nelle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d);

4) se l'importo nella colonna della lettera (e) è maggiore della somma algebrica degli importi indicati nelle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella lettera (d) con il segno (+)”.

Aggiungiamo anche quanto previsto dal paragrafo 3 principio All. 4/1 Dlgs 118/2011 e smi:

“L’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce”.

LA PRIMA DOMANDA CHE CI SI PONE E’ LA SEGUENTE: IN COLONNA B DEVE ESSERE INSERITO SOLO L’AMMONTARE DELLE RISORSE EX FCDE SVINCOLATE E APPLICATE AL BILANCIO OPPURE TUTTE QUELLE SVINCOLATE PER EFFETTO DI RESIDUI ATTIVI STRALCIATI E INCASSATI A PRESCINDERE DALL’AVER APPLICATO AL BILANCIO? Riteniamo preferibile la seconda soluzione, anche se è vero che la colonna D serve ad accogliere le variazioni dell’accantonamento in sede di rendiconto con segno +/- a seconda dei casi. Ci si chiede: ma allora a che cosa serve la colonna D? La risposta può essere: per ulteriori variazioni di FCDE in sede di rendiconto, in aumento o in diminuzione, rispetto al conteggio effettuato.

LA SECONDA DOMANDA CHE SI PONE E’ LA SEGUENTE: L’AMMONTARE DI RISORSE EX FCDE SVINCOLATE APPLICATE AL BILANCIO L’ANNO SEGUENTE SI AGGIUNGE ALLO STANZIAMENTO GIA’ PREVISTO IN CONTO COMPETENZA L’ANNO SEGUENTE OPPURE SI PUO’ ANCHE SOSTITUIRE (IN PARTE) QUANTO GIA’ ACCANTONATO A FCDE IN COMPETENZA L’ANNO SEGUENTE, LIBERANDO COSI’ RISORSE ALLA COMPETENZA? E QUINDI CONSEGUE: MA ALLORA TALE AZIONE DIRETTA AD APPLICARE ALLA COMPETENZA ANNO SEGUENTE LE RISORSE EX FCDE E’ UN ATTO DOVUTO SOLO PER GLI ENTI CHE PEGGIORANO LA CAPACITA’ DI RISCOSSIONE?

Iniziamo a fare un ragionamento operativo:

1.Si calcola la diminuzione del FCDE a rendiconto accantonato al 31/12/2022 in relazione ai residui attivi incassati e stralciati al 31/12/2023. Per individuare i residui attivi incassati e stralciati si utilizza uno dei prospetti conto del bilancio Entrate nelle colonne corrispondenti.

Si riprendono i calcoli del FCDE al 31/12/2022 e si determina l’importo di tale fondo riferito ai residui stralciati ed incassati nel corso del 2023 con le medesime percentuali di determinazione del FCDE a rendiconto 2022. Tale importo viene iscritto nella colonna b) del modello A1.

2.L’importo della colonna b), che confluisce in avanzo libero (non si può fare per gli enti in disavanzo da lettera e), si può utilizzare, totalmente o in parte, in conto competenza del bilancio anno successivo con variazione di bilancio, dopo l’approvazione del rendiconto in occasione della salvaguardia equilibri ex art. 193 Tuel, e dopo salvaguardia, per incrementare il FCDE di competenza del bilancio.

Il passaggio precedente libera dai capitoli del FCDE di competenza, finanziati da entrate correnti, risorse da destinare al finanziamento di qualsiasi spesa, anche di natura corrente ricorrente ? Su quest’ultimo punto la prudenza è d’obbligo, perché in caso di spesa ricorrente occorre dimostrare di avere risorse stabili ricorrenti anche negli anni successivi. Oppure è possibile soltanto aggiunge risorse ex FCDE sugli stanziamenti di competenza che si rivelassero non congrui? E’ chiaro che per l’ente che si trovasse a gestire un peggioramento della riscossione, tale soluzione sarebbe da attuare immediatamente.

Ma è possibile fare questa manovra anche per gli enti che viaggiano a gonfie vele in merito alla riscossione?

Analizzando il principio emerge una (prima) risposta: gli enti che iscrivono il fondo crediti in entrata del bilancio per poi riaccantonarlo obbligatoriamente (PER LO STESSO IMPORTO INCREMENTATO DEL NUOVO ACCANTONAMENTO PREVISTO IN RELAZIONE ALLE ENTRATE CHE SI PREVEDE DI ACCERTARE), valorizzano l’importo del FCDE applicato al bilancio nella colonna di cui alla lettera b) con il segno (-).

Da una lettura immediata sembra che quindi l'importo dell'FCDE applicato vada ad aggiungersi allo stanziamento iniziale e serva in caso di peggioramento del tasso di insoluto. Per non utilizzare altre risorse correnti, insomma. Certo questo è corretto. Ma ragionando a ritroso, si può arrivare alla stessa conclusione, ovvero, se il tasso di insoluto non peggiora, quelle risorse derivanti da ex FCDE possono essere utilizzate in conto competenza e liberare altre risorse.

QUALE POSSIBILE EFFETTO DISTORSIVO: aggirare la norma ex art. 187 comma 2 sull’applicazione dell’avanzo? Questo è vero solo in parte perché l’avanzo ex FCDE, di per sé, viene impiegato correttamente; semmai si liberano risorse di competenza che dovrebbero rimanere accantonate in FCDE e ci si può “fare male” se si utilizzano per spese correnti ricorrenti.

SOLUZIONE. Riteniamo possibile applicare risorse di avanzo ex FCDE anche per liberare risorse di competenza, ma con la massima prudenza, utilizzandole solo per spese correnti non permanenti (d’altronde come si farebbe applicando avanzo libero) oppure anche per spese ricorrenti, MA dimostrando rigorosamente che sulle annualità successive esistono entrate ricorrenti a copertura delle obbligazioni giuridiche già perfezionate.

Per altri approfondimenti: info@gruppodelfino.it