FCDE in colonna b) modello A1 quando si utilizza sulla competenza
Torniamo sulla compilazione del modello A1 Allegato al rendiconto “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” per il solo caso del FCDE - fondo crediti dubbia esigibilità, ed analizziamo le possibili soluzioni.
Innanzitutto le colonne da compilare sono le seguenti
COLONNA A: Risorse accantonate al 1/1/ N
COLONNA B: Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio N (con segno -)
COLONNA C: Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio N
COLONNA D: Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)
COLONNA E: Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/ N
Per la compilazione della riga relativa a FCDE, come noto, non si procede, come per gli altri accantonamenti, da sinistra verso destra, ma in modo irregolare.
La procedura software consente di agire manualmente solo sulla colonna B, in quanto la colonna A deriva dall’esercizio precedente, la colonna E è calcolata dalla procedura, secondo indicazioni dell’operatore, la colonna C e la colonna D sono derivate in automatico come risultante (l’operatore non può intervenire manualmente) rispetto alla differenza di tra (A-B)-E.
La colonna C non è detto che coincida necessariamente con l’ammontare della quota accantonata in conto competenza nell’esercizio in chiusura come da Missione 20 Programma 2; è possibile infatti che l’accantonamento sia congruo (pienamente o parzialmente) e che di conseguenza la quota accantonata in conto competenza risulti addirittura – a fine esercizio – in eccesso rispetto alle esigenze.
Riprendiamo il principio contabile (paragrafo 7.1 All. 4/1 Dlgs 118/2011 e smi) e vediamo come si esprime il principio letteralmente e quale differenza interpretativa – o meglio espositiva – ci può essere.
“Una particolare attenzione deve essere dedicata alla compilazione dei capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), da effettuare tassativamente secondo le seguenti modalità:
1) i primi importi da inserire sono quelli riguardanti le voci delle colonne indicate con le lettere a) ed e), nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote del FCDE accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili;
2) dopo le lettere a) e e) inserire l’importo della lettera b), nella quale deve essere indicata la quota del FCDE del risultato di amministrazione che è stata applicata al bilancio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce. L’utilizzo del FCDE non richiede l’applicazione al bilancio nella voce “Utilizzo del risultato di amministrazione”, in quanto l’utilizzo di tale fondo è registrato in sede di predisposizione del rendiconto riducendo l’importo del FCDE nel risultato di amministrazione in considerazione dei residui attivi cancellati o riscossi nel corso dell’esercizio. Gli enti che iscrivono il fondo crediti in entrata del bilancio per poi riaccantonarlo obbligatoriamente (per lo stesso importo incrementato del nuovo accantonamento previsto in relazione alle entrate che si prevede di accertare), valorizzano l’importo del FCDE applicato al bilancio nella colonna di cui alla lettera b) con il segno (-);
3) se l'importo indicato nella colonna della lettera (e) è minore della somma algebrica degli importi indicati nelle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d);
4) se l'importo nella colonna della lettera (e) è maggiore della somma algebrica degli importi indicati nelle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella lettera (d) con il segno (+)”.
Aggiungiamo anche quanto previsto dal paragrafo 3 principio All. 4/1 Dlgs 118/2011 e smi:
“L’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce”.
LA PRIMA DOMANDA CHE CI SI PONE E’ LA SEGUENTE: IN COLONNA B DEVE ESSERE INSERITO SOLO L’AMMONTARE DELLE RISORSE EX FCDE SVINCOLATE E APPLICATE AL BILANCIO OPPURE TUTTE QUELLE SVINCOLATE PER EFFETTO DI RESIDUI ATTIVI STRALCIATI E INCASSATI A PRESCINDERE DALL’AVER APPLICATO AL BILANCIO? Riteniamo più trasparente la seconda soluzione (gli importi complessivi non cambiano), anche se dalla lettura del principio contabile sembra essere più corretta la prima soluzione, posto che il principio evidenzia: Gli enti che iscrivono il fondo crediti in entrata del bilancio per poi riaccantonarlo obbligatoriamente (per lo stesso importo incrementato del nuovo accantonamento previsto in relazione alle entrate che si prevede di accertare), valorizzano l’importo del FCDE applicato al bilancio nella colonna di cui alla lettera b) con il segno (-)
La colonna D serve ad accogliere le variazioni dell’accantonamento in sede di rendiconto con segno +/- a seconda dei casi.
LA SECONDA DOMANDA CHE SI PONE E’ LA SEGUENTE: L’AMMONTARE DI RISORSE EX FCDE SVINCOLATE APPLICATE AL BILANCIO L’ANNO SEGUENTE SI AGGIUNGE ALLO STANZIAMENTO GIA’ PREVISTO IN CONTO COMPETENZA L’ANNO SEGUENTE OPPURE SI PUO’ ANCHE SOSTITUIRE (IN PARTE) QUANTO GIA’ ACCANTONATO A FCDE IN COMPETENZA L’ANNO SEGUENTE, LIBERANDO COSI’ RISORSE ALLA COMPETENZA? E QUINDI CONSEGUE: MA ALLORA TALE AZIONE DIRETTA AD APPLICARE ALLA COMPETENZA ANNO SEGUENTE LE RISORSE EX FCDE E’ UN ATTO DOVUTO SOLO PER GLI ENTI CHE PEGGIORANO LA CAPACITA’ DI RISCOSSIONE? La risposta più rigorosa è: si applica alla competenza 2025 la quota di FCDE svincolata per finanziare FCDE in conto competenza 2025 quando sono state aumentate le entrate accertate sul 2025 che necessitano di accantonamento a FCDE. Altra caso, pur non richiesto dal principio contabile, è l'utilizzo della quota svincolata in luogo di un aumento del FCDE in conto competenza 2025 a seguito di peggioramento della riscossione.
Nella prassi si utilizza la quota svincolata di FCDE per finanziare la competenza 2025 liberando altre risorse già accantonate. Le recenti espressioni Corte dei Conti, tuttavia, sconsigliano questo modo di agire, contrario al principio della prudenza.
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