Ulteriore facoltà per la PA di avvalersi del supporto di Cassa depositi e prestiti
L’articolo 1, comma 15-bis del DL 144/2026, in fase di conversione in legge, estende la facoltà per le pubbliche amministrazioni di avvalersi di Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle società da essa controllate – sia direttamente che indirettamente – per la realizzazione di progetti finanziati a valere su fondi PNRR o su altri fondi europei (come previsto dalla normativa vigente) e anche per qualsiasi diversa tipologia di interventi, a condizione che tali interventi siano finanziati da risorse pubbliche nazionali e che il supporto sia necessario per rafforzare la capacità amministrativa o accelerare la spesa per investimenti od ottimizzare l’efficace, efficiente e tempestivo utilizzo delle risorse.
Per avvalersi di tale supporto, le amministrazioni devono stipulare apposite convenzioni. Gli eventuali oneri sono a valere sulle risorse disponibili per i singoli interventi o con gli stanziamenti delle singole amministrazioni, senza oneri per la finanza pubblica, e si applica la normativa vigente ivi compresa la disciplina della remunerazione delle attività svolte.
La novella normativa dispone:
15-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 10, commi 7-quinquies e 7-novies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, anche per gli interventi diversi da quelli ivi previsti, finanziati con risorse pubbliche nazionali, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove necessario per rafforzare la capacità amministrativa, accelerare la spesa per investimenti od ottimizzare l’efficace, efficiente e tempestivo utilizzo delle risorse, possono avvalersi dell’istituto nazionale di promozione di cui all’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di società da questo direttamente o indirettamente controllate, sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, nel rispetto della normativa vigente, ivi compresa quella riguardante la remunerazione per le attività svolte, nell’ambito delle risorse disponibili per i singoli interventi o con gli ordinari stanziamenti delle amministrazioni interessate e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La Nota dell’Ufficio studi della Camera rileva che in merito alle due citate disposizioni vigenti, l’articolo 10, comma 7-quinquies del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 consente alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di chiedere assistenza e supporto tecnico-operativo entro il 31 dicembre 2026 a Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A. e alle società da essa controllate per la gestione di fondi e le attività connesse, per i soli interventi PNRR (di cui al regolamento (UE) 2021/241).
Successivamente, l’articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, comma 7-novies (inserito dall’articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4) ha esteso tale facoltà anche per gli interventi finanziati dai seguenti programmi, entro il 31 dicembre 2029 (termine così esteso dall’articolo 1, comma 10-quater, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202):
-React-EU (regolamento (UE) 2020/2221);
-Fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 (benchè il regolamento (UE, EURATOM) 2024/2509 lo abbia abrogato e integralmente sostituito, l’art. 277, paragrafo 7 del nuovo regolamento prevede che il citato regolamento 2018/1046 continui ad applicarsi agli impegni giuridici assunti prima del 29 settembre 2024);
-Fondo europeo per una transizione giusta (regolamento (UE) 2021/1056);
-Fondi strutturali per il periodo 2021-2027, cioè il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), il Fondo di coesione (che non si applica all’Italia), il Fondo per una transizione giusta (JTF), il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA), nonché il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI), il Fondo Sicurezza interna (ISF) e lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (regolamento (UE) 2021/1060);
-Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, strumento esclusivamente nazionale e finanziato a valere sul bilancio dello Stato (capitolo 8000/MEF), che reca stanziamenti per complessivi 78,1 miliardi per il ciclo 2021 -2027.
-Fondo complementare al PNRR di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59;
-Ulteriori interventi pubblici comunque previsti nell’ambito di piani o strumenti di programmazione europea.
La Relazione presentata al Parlamento a dicembre 2025 da Cassa depositi e prestiti S.p.A. sulle attività svolte e i risultati conseguiti nell’esercizio 2024 (DOC LIV, n. 3, anno 2024, pag. 25) rileva che nel 2024 Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha supportato 17 Amministrazioni Centrali per la realizzazione di oltre 80 misure di investimento del PNRR, mediante attività sia di tipo centralizzato verso le amministrazioni sia di tipo diretto ai soggetti attuatori tramite un’assistenza tecnico-operativa, anche grazie al coinvolgimento dei Competence Center tecnici di CDP specializzati per aree tematiche: Innovazione e Digitalizzazione, Rigenerazione Urbana e Infrastrutture e Risorse naturali, Energia ed Economia Circolare. In seguito alla sottoscrizione del nuovo Accordo quadro tra CDP S.p.A. e il MEF, inoltre, al 31 dicembre 2024 CDP ha sottoscritto un nuovo Piano delle Attività per offrire il supporto a 20 Amministrazioni Centrali titolari degli investimenti previsti dal PNRR negli anni 2025 e 2026 per l’implementazione di oltre 100 misure del PNRR, unitamente ad altre attività di consulenza. Ulteriori informazioni di approfondimento sono disponibili nel Bilancio annuale 2024 di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (Capitolo 3.1.2 “Advisory e gestione di fondi pubblici”, pp. 29-31).
Si rileva che la disposizione in esame – differentemente da quanto previsto dai citati commi 7-quinquies e 7-novies dell’articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 – prevede che le pubbliche amministrazioni possano avvalersi del supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.A. per INTERVENTI A VALERE SU QUALSIASI TIPOLOGIA DI FONDI NAZIONALI E SENZA UN TERMINE ULTIMO.
Inoltre, si prevede che per l’avvalimento di tale supporto le pubbliche amministrazioni debbano stipulare apposite convenzioni con Cassa depositi e prestiti e le relative società controllate. Tali convenzioni possono essere sia non onerose che onerose: in tale secondo caso gli eventuali costi devono essere coperti nell’ambito delle risorse disponibili per i singoli interventi o con gli ordinari stanziamenti delle amministrazioni interessate, escludendo in ogni caso nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Si rammenta che ai sensi dell’articolo 10, comma 7-quinquies del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 i rapporti tra le amministrazioni pubbliche che intendano avvalersi di tale assistenza e supporto operativo e CDP S.p.A. o sue società sono già regolati sulla base di apposite convenzioni concluse in conformità con l’accordo quadro stipulato tra il Ministero dell’economia e delle finanze e CDP S.p.A. (sottoscritto nel 2021 e modificato nel 2024). Le amministrazioni possono sottoscrivere tali convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell’ambito dei rispettivi bilanci, anche a valere sui quadri economici degli investimenti che concorrono a realizzare.
Da ultimo, la disposizione precisa che nella stipula di tali convenzioni si applica altresì la normativa vigente, con particolare riferimento alla disciplina sulla remunerazione delle attività svolte.
Nel dettaglio, l'articolo 10, comma 7-quinquies del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 prevede che le citate convenzioni disciplinino anche la remunerazione dell’attività svolta, in conformità al citato accordo quadro stipulato tra il Ministero dell’economia e delle finanze e CDP S.p.A.