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Ulteriore attribuzione di funzioni amministrative agli enti locali

Il disegno di legge “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione” approvato nei giorni scorsi dal Senato ed ora all’esame della Camera dei Deputati, dispone all’art. 6, comma 1, prevede che le funzioni trasferite alla Regione in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, possono essere attribuite, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Città metropolitane dalla medesima Regione, in conformità all’articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie.

Il successivo comma 2 stabilisce che restano, in ogni caso, ferme le funzioni fondamentali degli enti locali, con le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, come definite dalla normativa vigente.

Sul tema, Delfino & Partners, che ha seguito la questione anche in Commissione LEP, svolgerà approfondimenti.