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Uffici di diretta collaborazione degli amministratori

Il DL 44/2023, convertito in Legge 74/2023, all’art. 3, comma 1 – bis esclude i titolari di cariche elettive che svolgono attività di lavoro subordinato presso uffici di supporto agli organi di direzione politica delle regioni e degli enti locali dall’obbligo previsto dalla legge di attribuire loro esclusivamente un rimborso spese.

La norma dispone:

All'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Non rientrano tra gli incarichi di cui al comma 5 quelli aventi ad oggetto i contratti di lavoro subordinato presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica delle regioni e degli enti locali, purché la carica elettiva non sia esercitata presso il medesimo ente che procede all'assunzione e comunque nel rispetto delle risorse stanziate in base alla legislazione vigente senza aggravio per la finanza pubblica».

Come evidenzia il Servizio studi del Senato, il comma 1-bis esclude i titolari di cariche elettive che svolgono anche attività di lavoro subordinato presso uffici di supporto agli organi di direzione politica delle regioni e degli enti locali dall’obbligo previsto dal D.L. 78/2010 di attribuire loro esclusivamente un rimborso spese (D.L. 78/2010, art. 5, comma 5).

La disposizione da ultimo citata prevede che, ferme restando le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, – ossia dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato individuate annualmente dall’ISTAT – inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute. Inoltre, gli eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

Il decreto-legge 50/2017 (attraverso una novella del citato art. 5, comma 5 del D.L. 78/2010), ha escluso dall’ambito di applicazione di tale disposizione gli incarichi aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di regioni ed enti locali da parte delle pubbliche amministrazioni, purché la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale l'interessato al conferimento dell'incarico riveste la carica elettiva. Sono invece compresi nell’ambito di applicazione gli incarichi conferiti dal comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il comune stesso. In ogni caso il conferimento è effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.