Tutela della genitorialità e congedi parentali - webinar 12 dicembre
La materia della tutela della genitorialità e dei congedi parentali è stata oggetto di recenti interventi normativi.
Il CCNL Funzioni locali prevede che al personale degli enti locali si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel D. Lgs. n. 151/2001 con le specificazioni contenute nelle stesso CCNL. Nel periodo di congedo di maternità e di paternità, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, la retribuzione di posizione, nonché quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine.
Nell’ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero.
Successivamente al congedo per maternità o paternità e fino al compimento del terzo anno di vita di ciascun bambino, nei casi previsti dall’art. 47 del D. Lgs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita.
La Legge di bilancio 2024, Legge 213/2023 art. 1 comma 179 dispone, per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all’attuale previsione di una indennità pari dell’80 per cento della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, il riconoscimento di un’indennità pari al 60 per cento (in luogo del precedente 30 per cento) per un mese ulteriore al primo. Per il solo anno 2024 la misura dell’indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all’80 per cento della retribuzione, invece che al 60 per cento.
Il disegno di legge di bilancio 2025 prevede (ora all’art. 34) con riferimento ai lavoratori dipendenti e limitatamente a un periodo o a un complesso di periodi compresi entro il sesto anno di vita del bambino – ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento –, un elevamento della misura dell'indennità per congedo parentale; tale elevamento è riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre e concerne, nel limite di due mesi, i periodi di congedo successivi a un primo mese di congedo parentale; in base a tale elevamento, l'aliquota (commisurata sulla retribuzione) per il calcolo dell'indennità per congedo parentale è pari, limitatamente al periodo o ai periodi in oggetto, all'ottanta per cento – anziché al sessanta per cento, già previsto per il secondo mese, e al trenta per cento, già previsto per il terzo mese –. In conseguenza di tale novella, i periodi complessivamente fruibili con una indennità pari all’ottanta per cento sono dunque elevati da uno a tre mesi (sempre in alternativa tra i genitori e fino al sesto anno summenzionato).
Nel corso del Webinar Tutela della genitorialità e congedi parentali - in programma GIOVEDI' 12 dicembre, dalle ore 9 alle ore 12, saranno approfonditi gli aspetti normativi e contrattuali della materia.