TUSP: vincolo di scopo nelle società partecipate
Nell’analizzare la revisione periodica delle società partecipate di una CCIAA, la Corte dei Conti Puglia ha chiarito che la partecipazione detenuta dalla stessa in una società che svolge attività bancario-finanziaria risulti in contrasto col vincolo di scopo disposto dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 (TUSP), in quanto detta attività “non appare pienamente coerente con le finalità istituzionali delle Camere di commercio, come definite dal citato art. 2 della l. n. 580/1993”. Richiamando la deliberazione n. 1/2021/PAR della CdC Emilia Romagna, il Collegio ha ricordato che “Affinché la partecipazione sia legittima … è necessario che la società partecipata persegua uno scopo non solo coerente con lo scopo pubblico perseguito dall’ente partecipante ma anche strettamente correlato ad esso”. (Corte dei Conti Puglia, deliberazione n. 111/2021/VSGO, depositata l'08/07/2021)