TUSP: Possibilità di derogare al limite dei compensi degli amministratori di società a controllo pubblico
Nella riunione del 25.06.2021 dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali è stato approvato un atto di indirizzo, ex art. 154, co. 2, del TUEL, in materia di deroghe motivate al limite ai compensi degli amministratori di società a controllo, definito dall’art. 11, co. 7, del D.lgs. 175/2016.
In particolare, l’Osservatorio, dopo aver analizzato la normativa vigente e le possibili rigidità date dall’applicazione del parametro 2013, ha ritenuto che, “è indiscutibile che il rinvio operato all’art. 4, co. 4, d.l. 95/2012, e con esso l’imperativo generale di contenere i costi degli organi amministrativi, valga per tutte le società a controllo pubblico, cionondimeno le specificità proprie della singola fattispecie, unita a considerazioni legate all’evoluzione della disciplina transitoria e alla sua caducità, dichiarata ab origine dal TUSP, inducono a suggerire una certa flessibilità, tale da ammettere che l’amministrazione controllante, in presenza di motivate e comprovate esigenze connesse ai principi di ragionevolezza e buon andamento, possa discostarsi dal dato del 2013 per fare così riferimento ad altra annualità, dotata di maggiore significatività ed omogeneità, sulla quale applicare la prescritta riduzione; ovvero, comunque, autolimitandosi, pervenendo a una determinazione del compenso che – come indica la giurisprudenza contabile meno rigorosa – sia in grado di coniugare gli obiettivi di efficacia, legati al reperimento delle migliori professionalità, con gli obiettivi di economicità e contenimento della spesa e che risulti adeguato, in un’ottica di stretta necessità, alla luce di realtà societarie proficue di dimensioni analoghe. Dovendosi però ribadire che la determinazione del compenso cui in tal modo si pervenga dovrà comunque essere superata laddove, a seguito dell’adozione del decreto di cui all’art. 11, comma 6, TUSP, non risulti in linea con i parametri da questo indicati.”