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Tuel e armonizzazione contabile devono adeguarsi alle modifiche del Codice degli appalti

L'entrata in vigore del Dlgs 36/2023 nuovo codice degli appalti ha comportato numerose modifiche sulla contabilità, dalla formazione del fondo pluriennale vincolato, alla cassa, al programma opere pubbliche, gli incentivi funzioni tecniche, le somme urgenze, il programma triennale beni e servizi, i livelli di progettazione, gli effetti della revisione prezzi obbligatoria, le disciplina speciale PNRR e PNCC, l'anticipazione all'appaltatore fino al 30%, le opere a scomputo, le variazioni agli strumenti di programmazione delle opere pubbliche. Tutti argomenti che affronteremo nei prossimi webinar, ma che richiedono un tempestivo intervento normativo.

Per quanto riguarda l'accessione dei mutui, ANCI propone di iniziare a considerare l'effetto sulla richiesta di accensione mutui dell'eliminazione del progetto definitivo, con la considerazione - in sede di conversione in legge del DL 104/2023 - delle seguente modifica al Tuel:

Modifica delle condizioni per l’accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali - Al comma 2, lettera e), dell’articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole “dato atto dell’intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo” sono sostituite dalle seguenti: “dato atto dell’intervenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico o esecutivo”.

A tale proposito Anci evidenzia: a seguito dell’approvazione della riforma del codice degli appalti di cui al decreto legislativo 36/2023, è stata eliminata la nozione di progetto “definitivo” nell’ambito delle diverse fasi di progettazione degli investimenti in opere pubbliche, a favore di un contestuale rafforzamento della nozione di “fattibilità tecnico economica” dell’intervento. I livelli di progettazione attualmente previsti si riducono dunque a due, il “progetto di fattibilità tecnico- economica” e il “progetto esecutivo”, in luogo dei precedenti tre: “progetto fattibilità tecnico- economica”; “progetto definitivo”; “progetto esecutivo”.

L’art. 204, co. 2, lett. e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (“TUEL”) in materia di clausole e condizioni per la stipula di contratti di mutuo tra gli enti locali e gli istituti di credito richiede l’approvazione “del progetto definitivo o esecutivo”. In seguito all’introduzione dell’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (“Nuovo Codice”), si dovrebbe pertanto ritenere che ai fini della stipula di contratti di mutuo tra gli enti locali e gli istituti di credito sia necessaria l’approvazione del progetto esecutivo, non sussistendo più il “progetto definitivo”, posticipando in tal modo l’acquisizione da parte degli enti delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli investimenti. La questione riguarda anche i mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, pur formalmente esclusa dalle condizioni di cui al comma 2, che si è sempre conformata per consolidata prassi a tali clausole, compresa quella riguardante il livello di progettazione richiesto.

Il progetto definitivo di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 risulta, peraltro, sostanzialmente equivalente al progetto di fattibilità tecnico-economica di cui al Nuovo Codice, come dettagliatamente individuato all’art. 6, comma 7, dell’Allegato I.7 al Nuovo Codice e, più in generale, nella Sezione II di tale Allegato, in quanto il nuovo progetto di fattibilità tecnico-economica sembrerebbe aver sostanzialmente unificato i precedenti due livelli del “progetto di fattibilità tecnica ed economica” e del “progetto definitivo”, assorbendo quest’ultimo.

In tal senso depone quanto previsto dallo stesso Nuovo Codice, in materia di coordinamento con la disciplina delle varianti urbanistiche, ai sensi del quale “il progetto di fattibilità tecnico- economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo” (art. 41, co. 7) e, più in generale, che «ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, […] si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del [nuovo] codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal [nuovo] codice stesso» (art. 226, co.5.).