Tributi Locali - Esenzioni soggette solo alla discrezionalità del legislatore
La disciplina delle esenzioni è il risultato della discrezionalità del legislatore.
Questo è quanto può desumersi della pronuncia della Corte di Cassazione n. 21536 del 31 luglio 2024, con cui la Corte, riprendendo l’orientamento della giurisprudenza sul tema secondo il quale “«(...) ci si trova di fronte ad una normativa che istituisce agevolazioni fiscali - addirittura una esenzione - le quali non solo, come insegna il costante orientamento di questa Corte, sono di stretta interpretazione, ma anche impegnano la discrezionalità del legislatore cui spettano le scelte di politica economico-fiscale delle quali le agevolazioni e le esenzioni sono uno strumento di attuazione. Nel caso di specie la volontà del legislatore si è peraltro espressa chiaramente, stabilendo (art. 2, comma 2, lettera a) d.l. n. 102 del 2013) una precisa decorrenza - il 1° gennaio 2014 - per l'esenzione IMU dei c.d. "immobili merce" e cioè «i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati». La stessa norma, al comma 1, prevedeva che per l'anno 2013 in relazione ai suddetti immobili non fosse dovuta la seconda rata dell'IMU, stabilendo espressamente che rimanesse dovuta la prima rata. Per gli stessi immobili era in precedenza, invece, prevista riguardo all'IMU la facoltà per i Comuni di «ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento ... per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori». (...) Tutto questo configura un assetto normativo rispetto al quale la sentenza impugnata non trova supporto che ne possa giustificare le conclusioni ove non si pensi ad un vero e proprio intervento del giudice non "come interprete" (sia pur "costituzionalmente orientato") ma "come legislatore"» (Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2021, n. 760);” ha confermato la irretroattività dell’esenzione IMU per i c.d. "immobili merce" ex art. 2, comma 2, lett. a), D.L. n. 102 del 2013.