Tributi locali, cambiano le regole per i pagamenti
L’articolo 7 del decreto legislativo n. 147/2026 interviene sulle modalità con cui vengono versati i tributi e le altre entrate degli enti locali, modificando l’articolo 2-bis del decreto-legge n. 193/2016.
La regola generale resta invariata: le somme pagate dai cittadini e dalle imprese per tributi ed entrate locali devono essere riversate direttamente sul conto di tesoreria dell’ente che deve riscuoterle. Il pagamento può avvenire attraverso il versamento diretto in tesoreria, il modello F24, la piattaforma PagoPA o altri strumenti di pagamento elettronico.
La nuova disposizione introduce, tuttavia, tre specifiche eccezioni, legate a particolari modalità di riscossione.
La prima riguarda le entrate riscosse nell’ambito di contratti a canone fisso. In questi casi il concessionario che gestisce la riscossione corrisponde all’ente un importo predeterminato, secondo quanto stabilito dal contratto. Per questo motivo le somme incassate dai cittadini non devono necessariamente confluire immediatamente sul conto dell’ente.
La seconda eccezione riguarda le procedure esecutive, come quelle avviate nei confronti di un debitore che non ha pagato quanto dovuto. In questa situazione, se il debitore decide di pagare direttamente al funzionario che sta procedendo all’esecuzione, ad esempio per evitare il pignoramento, il pagamento può essere ricevuto direttamente dal funzionario. Si tratta infatti di un’attività svolta nell’ambito delle funzioni proprie dell’ufficiale giudiziario e non di un normale incasso effettuato dal concessionario per conto dell’ente.
La terza eccezione riguarda invece i pagamenti relativi all’occupazione di aree mercatali e posteggi. In questo caso il legislatore tiene conto delle difficoltà pratiche che possono incontrare gli operatori economici nell’effettuare i pagamenti attraverso i canali ordinari, in particolare attraverso PagoPA, e consente quindi una modalità di riscossione diversa.
Le deroghe, però, non significano che il concessionario possa trattenere le somme riscosse. Per le procedure esecutive e per le aree mercatali o di posteggio, il denaro deve essere successivamente trasferito all’ente creditore. Il termine è quello stabilito dall’ente locale e, in ogni caso, non può superare il decimo giorno lavorativo successivo alla riscossione.
Una volta ricevute, le somme devono essere regolarmente contabilizzate e acquisite al bilancio dell’ente.
Proprio questo passaggio richiede particolare attenzione; quando il denaro transita temporaneamente presso il soggetto incaricato della riscossione, l’ente locale deve verificare con particolare rigore i tempi del riversamento e la corrispondenza tra le somme riscosse e quelle effettivamente trasferite. Si tratta della cosiddetta riconciliazione contabile, necessaria per garantire che ogni pagamento effettuato dal contribuente trovi corretta registrazione nelle casse dell’ente. La novità, dunque, non elimina il principio secondo cui le entrate locali devono essere ricondotte alla tesoreria dell’ente, ma ne precisa l’applicazione introducendo alcune deroghe per situazioni particolari.