"Tregua fiscale": regolarizzazione delle violazioni formali
Nella circolare 2/E/2023 sono contenute le indicazioni sulla regolarizzazione delle irregolarità formali relative a imposte sui redditi, Iva e Irap commesse fino al 31 ottobre 2022.
Per regolarizzare le violazioni formali occorre versare una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni e rimuovere le irregolarità od omissioni. Il versamento va eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.
La norma ricalca, nel contenuto, l’analoga regolarizzazione disposta con l’articolo 9, commi da 1 a 8, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 1363 , da cui si differenzia sotto il profilo della tempistica (v. circolare del 15 maggio 2019, n. 11/E, cui l'Agenzia rinvia, per quanto compatibili con l’attuale quadro normativo di riferimento)
Sotto il profilo soggettivo, la regolarizzazione delle violazioni formali non risulta condizionata a una particolare qualifica rivestita dal soggetto che intende fruirne. Pertanto, può avvalersi della regolarizzazione la generalità dei contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, in relazione alle violazioni formali, commesse in materia di IVA, IRAP, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta. Possono, inoltre, avvalersi della regolarizzazione i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, ai sensi di specifiche disposizioni, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.
Sotto il profilo oggettivo, considerati gli ambiti impositivi indicati al comma 166, è possibile regolarizzare le violazioni formali (i.e., le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale) commesse fino al 31 ottobre 2022, purché le stesse non rilevino sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento dell’IVA, dell’IRAP, delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta.
Si tratta, tendenzialmente, di quelle violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.
A titolo esemplificativo, e non esaustivo, rientrano tra le violazioni definibili:
- la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, ovvero l’errata indicazione o l’incompletezza dei dati relativi al contribuente (cfr. articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471);
- l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA, di cui all’ articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 (cfr. articolo 11, comma 2-ter, del d.lgs. n. 471 del 1997); invero, tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta;
- l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat, di cui all’articolo 50, commi 4 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427 (cfr. articolo 11, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta (cfr. articolo 9 del d.lgs. n. 471 del 1997);
-l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere (cfr. articolo 11, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 471 del 1997);
- l’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio, o variazione dell’attività di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero delle dichiarazioni di cui all’articolo 35-ter e all’articolo 74-quinquies dello stesso decreto (cfr. articolo 5, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997);
-l’erronea compilazione della dichiarazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), del DPR n. 633 del 1972 che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione (cfr. articolo 11, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997);
-l’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento (cfr. articolo 1, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997);
-la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari (cfr. articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241);
-le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (cfr. articolo 10 del d.lgs. n. 471 del 1997);
-l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria (cfr. articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175);
-l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (cfr. articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23);
- la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (cfr. articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (cfr. articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997);
-la detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode (cfr. articolo 6, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997)
-l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode (cfr. articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, del d.lgs. n. 471 del 1997); invero, tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento;
-l’omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, fatta salva l’ipotesi di omesso esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale sanabile mediante l’istituto della remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 444 (cfr. articolo 8, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997)
-la mancata iscrizione al VIES (cfr. articolo 11 del d.lgs. n. 471 del 1997).
Il comma 173 demanda ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate le modalità di attuazione della regolarizzazione.