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Trattenute IMU a valere sul fondo di solidarietà comunale

L’art. 3 comma 1 e comma 2 del DL 78/2015 dispongono in materia di anticipo di cassa Fondo di solidarietà comunale (entro il 31 marzo di ogni anno), con recupero a valere sull’IMU. L’Agenzia dell’entrate ha recuperato le somme in questi giorni. Oltre a tale recupero, le trattenute ministeriali riguardano anche il 50% del concorso di ogni Comune alla formazione del Fondo di solidarietà comunale, pari al 22,43% dell’IMU (lettera A tabella di spettanza).


In particolare la norma citata dispone:

1.A decorrere dall'anno 2016 il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo di ciascun anno, dispone il pagamento, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia e alla regione Sardegna, di un importo pari all'otto per cento delle risorse di riferimento per ciascun comune risultanti dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 16 settembre 2014, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 del bilancio dello Stato e da contabilizzare nei bilanci comunali a titolo di riscossione di imposta municipale propria.

2.A decorrere dall'anno 2016, entro il 1° giugno di ciascun anno il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli comuni in misura pari all'importo di cui al comma 1. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, dall'imposta municipale propria riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.