Trattenuta 0,5%: ammessa anche la fattura integrale (ma non si deve pagare)
La Risposta n. 52/2025 dell’Agenzia delle entrate conferma il corretto operato della Società che, nell’ambito di un appalto pubblico, aveva emesso fatture per l’intero importo del corrispettivo al lordo della ritenuta dello 0,5% prevista dal Codice dei contratti (attualmente dall'art. 11 c. 6 D.Lgs. 36/2023), non potendo gestirla diversamente in base ai propri sistemi contabili.
L’Ente istante non riteneva corretta tale prassi perché avrebbe comportato l’anticipo del versamento delle somme che, viceversa, devono essere corrisposte solo: “soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva”, citando la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V, del 05102012, n. 16977.
Tuttavia, dal punto di vista fiscale, l’Agenzia osserva che “le ritenute a garanzia concorrono a formare la base imponibile IVA in quanto, ai sensi del citato articolo 13, comma 1, il relativo ammontare è parte integrante del corrispettivo, pattuito contrattualmente, spettante all'appaltatore. La riconducibilità di dette ritenute nella base imponibile dell'operazione risulta coerente con quanto esposto nella risoluzione del 28 giugno 2007 n. 146/E (…). In tale circostanza si è detto che «[...] la somma detratta dall'appaltante per le finalità sopra riportate rappresenta comunque parte integrante della controprestazione dovuta all'appaltatore e, pertanto, la stessa non può essere scomputata ai fini della determinazione del corrispettivo della prestazione di servizi da assoggettare ad IVA». Per individuare i criteri di fatturazione delle ritenute a garanzia, assume, altresì, rilievo il momento in cui si considera effettuata l'operazione”.
Pertanto, nella fattispecie, la Società poteva emettere fattura per l’intera prestazione resa, comprensiva della quota a garanzia. Infatti “è ammissibile che il prestatore di servizi fatturi il controvalore complessivo delle prestazioni rese nonostante il corrispettivo non sia in tutto o in parte pagato restando in ogni caso l'esigibilità ancorata al momento del pagamento dello stesso”. Trattandosi di operazione verso la PA ed in particolare di prestazioni rese in regime di split payment (art. 17ter) l'esigibilità dell'imposta si realizza alla data del pagamento del corrispettivo, nonostante lo stesso sia stato fatturato, salva la possibilità di optare per l'esigibilità anticipata al momento della ricezione ovvero della registrazione della fattura (cfr circolari n. 15/E del 2015 e n. 27/E del 2017). Non c’è quindi un'anticipazione dell'obbligo di versamento dell'IVA (fatta salva la facoltà di deroga dell'acquirente).
“In tale evenienza” conclude l’Agenzia “all'atto della corresponsione del corrispettivo fatturato, l'Istante ne tratterrà una parte, precisamente lo 0,50 per cento, che provvederà a: a) versare direttamente all'istituto previdenziale o assicurativo nel caso in cui sia riscontrata l'irregolarità contributiva della Società; b) restituire alla Società previo riscontro della sua regolarità contributiva. In entrambi i casi, trattandosi di fatture soggette al meccanismo dello split payment, l'importo corrisposto all'istituto previdenziale o assicurativo, oppure alla Società determina l'esigibilità della relativa IVA e dunque l'obbligo per l'Istante di versarla direttamente all'Erario. Qualora l'Istante intenda avvalersi dell'opzione dell'esigibilità anticipata di cui all'articolo 3, comma 2 del DM del 2015, invece, l'IVA relativa all'intero corrispettivo indicato in fattura, comprensivo delle ritenute di garanzia, andrà versata anticipatamente rispetto al pagamento delle somme a titolo di ritenute di garanzia”.
Tuttavia, se è vero che fiscalmente la società può anticipare la fatturazione ma, nel caso di specie, vederne rinviata l’esigibilità della relativa imposta al momento del pagamento del corrispettivo, senza che l'ente debba perciò anticipare nulla all'Erario (se non per sua volontà), deve evidenziarsi che la fatturazione integrale al lordo della ritenuta comporta delle conseguenze nei sistemi contabili degli enti. Questi rischiano infatti di avere sistematicamente fatture parzialmente inevase per lo 0,5% e non risulterebbe parimenti agevole - e coerente (salvo che non sia l'impostazione di base) - anticiparne l'esigibilità solo per "versare l'IVA" e non l'importo all'aggiudicatario, in attesa delle verifiche del caso.
Resta quindi maggiormente rispondente alla realtà contabile degli enti locali la fatturazione del corrispettivo al netto di tale ritenuta di garanzia, che sarà fatturata al momento dell’erogazione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, sia diretta sia nel caso di intervento sostitutivo.