Trattenimento in servizio dei dirigenti per attuare il PNRR
Il DL n. 105/2023 convertito in Legge n. 137/2023 interviene in materia di personale della Pubblica Amministrazione.
Il comma 1 dell’articolo 11 reca una norma transitoria che consente alle pubbliche amministrazioni, per un periodo in ogni caso non eccedente il 31 dicembre 2026, il trattenimento in servizio – oltre il limite anagrafico per il collocamento a riposo di ufficio – dei dirigenti generali titolari della direzione di dipartimenti, o di strutture corrispondenti a questi ultimi (secondo i rispettivi ordinamenti); la possibilità è posta con esclusivo riferimento ai dipartimenti o strutture che siano attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Il successivo comma 2 abroga una precedente norma transitoria sulla possibilità di trattenimento in servizio – norma che faceva riferimento, sempre con il termine ultimo del 31 dicembre 2026, ai soggetti in possesso di specifiche professionalità e titolari di incarichi di livello dirigenziale generale (senza distinzioni ulteriori nell’ambito delle relative strutture) –; sono fatti salvi gli incarichi dirigenziali già conferiti o confermati in base alla norma abrogata – la quale era entrata in vigore il 22 giugno 2023.
Richiamo normativo:
DL 105/2023 conv. Legge 137/2023 Art. 11 Disposizioni urgenti in materia di pubblica amministrazione
1.Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono trattenere in servizio, fino al 31 dicembre 2026, ((nei limiti delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente,)) i dirigenti generali, anche apicali, dei dipartimenti o delle strutture corrispondenti secondo i rispettivi ordinamenti, con esclusione di quelli gia' collocati in quiescenza, che siano attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.
2.Il comma 4-bis ((dell'articolo 1)) del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e' abrogato. Gli incarichi dirigenziali conferiti o confermati in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
3.Il divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorita' politiche. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
3-bis. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «I comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti locali».