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Trattamento tributario, ai fini IVA, dell'erogazione di beni e servizi oggetto di welfare aziendale attraverso voucher

La Risposta n. 10/2020 fornisce indicazioni sul trattamento ai fini IVA della gestione da parte di una Società "Benefit"  di piani di "welfare aziendali" mediante contratti di mandato senza rappresentanza attraverso la stipula di convenzioni con aziende clienti con le quali provvedere in nome proprio, ma per conto della mandante, all'acquisto di beni e servizi al solo fine di erogarli o cederli al personale dipendente della mandante anche "sulla base di documenti di legittimazione". Tale documento, in base alla fattispecie concreta, è considerato come un "buono monouso", con la conseguenza che all'atto dell'emissione del buono, il fornitore dovrà fatturare la transazione alla Società Benefit, committente dell'operazione, che agisce per conto della società erogante il welfare aziendale (datore di lavoro e mandante). Al momento del riscatto dei beni o dei servizi da parte del personale dipendente non sorgerà alcun ulteriore obbligo ai fini IVA in capo al medesimo fornitore. La Società benefit quindi altresì mandataria anche al trasferimento dei buoni al personale dipendente del mandante; tuttavia, al momento del trasferimento dei voucher al personale dipendente, la Società normalmente non porrà in essere un'operazione rilevante ai fini IVA ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, che esclude dall'ambito di applicazione dell'IVA quelle prestazioni di servizi tipicamente oggetto di welfare aziendale, quali quelle di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria al personale dipendente. La Società dovrà infine trasferire al datore di lavoro gli effetti giuridici relativi sia all'acquisto del welfare dai fornitori sia al loro trasferimento al personale dipendente nel rispetto dell'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del Decreto IVA ai sensi del quale: "Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario".
L'Istante in particolare dovrà "ribaltare" l'operazione di acquisto del welfare al mandante, il quale valuterà ai fini della detrazione dell'IVA l'inerenza dell'operazione all'attività d'impresa, ferma restando l'irrilevanza ai fini IVA anche per il datore di lavoro dell'operazione di trasferimento nei confronti del personale dipendente. L'Agenzia chiarisce che la disciplina IVA dell'operazione deve essere in linea di principio la stessa sia se inclusa in un buono corrispettivo, sia se esclusa. Qualora il fornitore del bene applichi un particolare regime (es. forfettario, prestazioni esenti, associazioni sportive...), data la totale equiparazione oggettiva dei servizi resi o ricevuti dal mandatario a quelli ricevuti o resi dal mandate, la Società dovrà ribaltare i costi con lo stesso regime IVA delle operazioni sottostanti (es. regime di esenzione), applicando invece ordinariamente l'IVA nel caso in cui l'esclusione da IVA derivi da requisiti soggettivi del fornitore (es. regime forfettario o associazioni). La mandate valuterà l'inerenza dell'acquisto all'attività di impresa, ai fini della detrazione IVA.