Trattamento integrativo: nuovi codici tributo per il versamento delle ritenute dopo il conguaglio
L’articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 ha introdotto una "Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati" e, al comma 3 prevede che: "I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l'ulteriore detrazione di cui ai commi 1 e 2 ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'ulteriore detrazione di cui ai commi 1 e 2 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dell'ulteriore detrazione non spettante è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione".
Al fine di tenere distinti i versamenti delle ritenute operate a decorrere dal 2021, ai sensi delle richiamate disposizioni, dopo le operazioni di conguaglio relative all’anno d’imposta precedente, con la risoluzione n. 6/E del 28 gennaio 2021 sono istituiti nuovi codici tributo per F24 ed F24EP e si forniscono le relative istruzioni di compilazione dei modelli.
Per il modello F24 EP i codici sono:
- "103E" denominato "Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno";
- "193E" denominato "Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d’Aosta e versate fuori dalla regione stessa";
- "194E" denominato "Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione stessa".
In sede di compilazione del modello F24 EP, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "DETTAGLIO VERSAMENTO", indicando:
- nel campo "sezione", il valore "F" (Erario);
- nel campo "codice tributo/causale", il codice tributo.