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Trattamento fiscale delle associazioni di medicina di gruppo

Si segnala, anche per la diffusione della pratica sul territorio, la Risposta n. 23/2025 che fornisce l'inquadramento fiscale ai fini IRES, IRAP e IVA delle operazioni di riaddebito dei costi comuni da parte di un'Associazione di medicina di gruppo ai medici associati.

In particolare, da un punto di vista giuridico, la nota precisa che l'Associazione è riconducibile a una delle forme associative previste dall'articolo 40 del d.P.R. n. 270 del 2000, in particolare alla medicina di gruppo, e si qualifica come associazione non riconosciuta.

Dal punto di vista fiscale:

- ai fini IRES, l'Associazione è qualificata come ente privato esercente attività commerciale ai sensi dell'art. ​ 73, co. ​ 1, lett. ​ b) del TUIR, con reddito considerato reddito di impresa da qualsiasi fonte provenga. ​ È tenuta alla presentazione del modello Redditi-SC;

-ai fini IRAP, deve determinare la propria base imponibile ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997;

-ai fini IVA, le prestazioni di servizi effettuate dall'Associazione nei confronti dei medici associati sono esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del d.P.R. n. 633 del 1972, che disciplina il riaddebito dei costi tra consorzi formati da soggetti che hanno una limitata detraibilità IVA (inferiore al 10%) al quale possono essere assimilate le associazioni autonome di persone che esercitano attività esente o non soggetta ad IVA. ​